30 Dicembre 2017

Stratificazione dividendi black list: necessaria la delibera

di Marco Bargagli
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Il D.Lgs. 147/2015 (Crescita e l’internazionalizzazione delle imprese), ha modificato integralmente le regole di tassazione riservate ai dividendi provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

A partire dall’esercizio 2015, la tassazione integrale dei dividendi ex articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986 si potrà applicare solo nell’ipotesi in cui il socio italiano detenga una partecipazione diretta in una società residente o localizzata in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Infatti, in caso di partecipazione indiretta il socio italiano deve essere titolare di una partecipazione di controllo nella sub-holding intermedia residente in uno Stato a fiscalità ordinaria (c.d. white list) che percepisce, a sua volta, utili da partecipate estere localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Per disapplicare la tassazione integrale dei dividendi provenienti da società ed enti localizzati in Stati o territori black list, il socio residente nel territorio dello Stato dovrà dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, mediante la presentazione di apposito interpello disapplicativo [ex articolo 167, comma 5, lettera b), D.P.R. 917/1986].

Sotto il profilo dichiarativo, è applicabile una sanzione amministrativa in conseguenza alla mancata indicazione nella dichiarazione di redditi dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese ed enti esteri situati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In particolare tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016, modificando l’articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986, ha anche variato i criteri di individuazione del paradiso fiscale.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2016, si considerano privilegiati:

  • i regimi in cui “il livello nominale di tassazione” risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia;
  • i regimi speciali, ossia quelli che prevedono “particolari disposizioni” che comportano un livello di imposizione agevolato.

Per espressa disposizione normativa, deve considerarsi in ogni caso privilegiato un regime speciale che determina un livello di imposizione inferiore di oltre il 50 per cento rispetto a quello applicato in Italia, nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella domestica.

Ciò detto, con la risoluzione 144/E/2017, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – si è recentemente espressa circa la documentazione probatoria idonea a dimostrare la provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti.

In particolare, nell’istanza di interpello veniva evidenziato la seguente situazione: Alfa Spa detiene il 100 per cento del capitale di una società olandese (Beta BV) la quale, a sua volta, controlla interamente un’altra società (Gamma BV) residente in Olanda. Quest’ultima società, sino al 2009 ha prodotto utili, oltre che in Olanda, anche in Svizzera, per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata.

Sempre nell’anno 2009, Gamma ha ceduto la branch ad una consociata, realizzando una plusvalenza assoggettata a tassazione in parte in Olanda e in parte in Svizzera, sulla base di determinazioni assunte dalle autorità fiscali dei predetti Paesi. A seguito della cessione, gli utili di Gamma sono stati prodotti esclusivamente in Olanda ed ivi integralmente tassati.

Infine, nelle annualità 2008/2013, Gamma ha distribuito i propri utili a Beta, la quale ne ha riversato una parte ad Alfa. Tali utili, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, D.P.R. 917/1986, sono stati esclusi da imposizione in Italia nella misura del 95% del loro ammontare, nel presupposto della provenienza degli stessi da una società residente in Olanda e, quindi, da un Paese a fiscalità ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta all’interpello, ha richiamato i chiarimenti già forniti con la circolare AdE 51/E/2010, nella quale era stato evidenziato che, ai fini dell’individuazione della quota parte di utili provenienti da paradisi fiscali, nell’ordinamento tributario nazionale manca un principio di carattere generale che regoli la distribuzione, l’utilizzo o la ricostruzione o la ripartizione delle riserve.

Quindi, in mancanza di un criterio espresso previsto dal legislatore occorre documentare, di volta in volta, la provenienza degli utili distribuiti al socio residente, il quale è tenuto a dimostrare, sulla base di un adeguato supporto documentale, se e in quale misura tali utili provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.

Infatti, in assenza di un’idonea ricostruzione dei proventi erogati si ritengono distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da un paradiso fiscale.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, le riserve pregresse della società Gamma, residente in Olanda, risultano formate anche da utili prodotti dalla stabile organizzazione che la medesima ha detenuto in Svizzera (Paese incluso nella black list di cui al D.M. 21 novembre 2001, prima delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 all’articolo 167, comma 4, D.P.R. 917/1986).

Di conseguenza, occorre ricostruire analiticamente tutti gli utili erogati, allo scopo di verificare la provenienza degli stessi e, simmetricamente, il correlato trattamento fiscale.

Tale ricostruzione, a parere dell’Agenzia, deve riguardare sia la formazione della provvista patrimoniale da cui i dividendi vengono attinti, sia la consumazione della stessa in occasione della distribuzione.

In conclusione, ai fini della analitica ricostruzione dei dividendi percepiti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le delibere contestualmente adottate da Beta e da Gamma, dalle quali risulta che le somme distribuite da quest’ultima sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscano un supporto documentale idoneo a dimostrare che i dividendi percepiti da Alfa non rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 89, comma 3, D.P.R. 917/1986.

Laboratorio professionale sul Transfer Pricing