7 Gennaio 2020

Stretta sull’opzione dello sconto sul corrispettivo

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’opzione dello sconto sul corrispettivo dovuto è applicabile unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, di cui al D.M. 26.06.2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. 162/2015, per le parti comuni condominiali.

Questa una delle novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2020, la quale, con il comma 70, ha sostituito il comma 3.1, dell’articolo 14 D.L. 63/2013, restringendo il campo relativo all’applicazione del meccanismo dello sconto in fattura.

In particolare, lo sconto non è più possibile per tutti gli interventi di efficienza energetica ma solo ed esclusivamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello.

Un intervento è definito “ristrutturazione importante di primo livello” se “interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dell’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio”.

Inoltre, gli interventi così effettuati devono:

  • riguardare le parti comuni condominiali;
  • essere di importo pari o superiore a 200.000 euro.

Verificati i nuovi requisiti introdotti dalla Legge di bilancio 2020, il contribuente ha la possibilità, come previsto dall’articolo 10 D.L. 34/2019, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi effettuati, di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.

Tale sconto è poi rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza applicazione dei limiti di compensabilità di cui all’articolo 34 L. 388/2000 e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Il fornitore ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

In ogni caso rimane esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Si ricorda che i soggetti devono comunicare all’Agenzia delle entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, l’esercizio dell’opzione.

Tale comunicazione deve essere effettuata, da parte dell’amministratore condominiale (visto che si tratta di interventi sulle parti comuni condominiali), utilizzando il modello presente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Tale modello deve essere debitamente compilato e presentato presso uno degli uffici dell’Agenzia delle entrate allegando la fotocopia del documento d’identità del richiedente e, se presente, il documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

Il modello contiene:

  • i dati del richiedente, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione;
  • i dati relativi al rappresentante, quali il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante del soggetto richiedente;
  • la tipologia di opzione (sconto);
  • la tipologia di intervento;
  • i dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • i dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto;
  • la data di esercizio dell’opzione;
  • l’ammontare del contributo sotto forma di sconto;
  • il totale del contributo sotto forma di sconto.

In alternativa è possibile comunicare l’opzione tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.