14 Luglio 2017

Studi di settore: i chiarimenti dell’Agenzia per il 2016

di Alessandro Bonuzzi
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La circolare 20/E di ieri dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine all’applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d’imposta 2016.

Il documento passa in rassegna le diverse novità che, tra gli altri aspetti, hanno riguardato:

  • i criteri di territorialità sempre più orientati a differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore in funzione della realtà economica in cui l’impresa o il professionista opera;
  • gli indicatori di coerenza economica il cui obiettivo è quello di contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore;
  • la modulistica che risulta interessata da una significativa attività di semplificazione. In tal senso, risultano notevolmente ridotte le informazioni richieste nei modelli degli studi di settore (circa 5.200 righi in meno). Inoltre, il numero di studi di settore per il 2016 è stato ridotto rispetto alle annualità precedenti, in conseguenza dell’accorpamento di alcuni di essi;
  • la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 – Altri proventi e componenti positivi, i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell’applicazione degli studi.

Per quanto riguarda la revisione congiunturale, le cinque tipologie di correttivi previste (interventi relativi all’analisi di coerenza economica, interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardanti l’indicatore “Durata delle scorte”, correttivi congiunturali di settore, territoriali e individuali) presentano una struttura del tutto analoga a quella adottata per gli studi applicabili al periodo di imposta 2015.

Anche in relazione al regime premiale non si evidenziano modifiche sostanziali. Difatti, sono stati confermati i criteri adottati nel 2015 per l’individuazione degli studi di settore ammessi ai relativi benefici che si sostanziano:

  • nella preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
  • nella riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • nella ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo (redditometro) a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

È stata altresì confermata l’esclusione dal regime premiale per gli studi delle attività professionali.

Con riferimento ai parametri, tenuto conto che anche nel 2016 la congiuntura economica è stata negativa, la circolare precisa che le relative risultanze “saranno utilizzate prevalentemente in fase di selezione dei soggetti e che, per l’eventuale attività di accertamento, si avrà cura di verificare la sussistenza, oltre che della presenza di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione dei parametri, anche di ulteriori e significativi elementi di ausilio alla determinazione della pretesa tributaria”.

In chiusura il documento si occupa dei contribuenti forfettari precisando che nel caso di assenza di dati da comunicare ai righi da RS374 a RS381 del quadro, deve essere barrata l’apposita casella RS382, che, seppur non prevista dal modello dichiarativo, risulta presente nelle relative specifiche tecniche e nel software di trasmissione Redditi PF.

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