Sul pro-rata nelle vendite con dilazione di pagamento
di Davide Davidla maggiorazione è esente da imposta, con la conseguenza che potrebbero insorgere delle limitazioni alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti.
“I crediti che si originano dallo scambio di merci, prodotti e servizi sono valori numerari e costituiscono la contropartita dei relativi ricavi. Essi rappresentano conti di disponibilità di denaro a termine. La disponibilità di denaro a termine comporta un immobilizzo finanziario; pertanto, le condizioni di pagamento hanno un effetto diretto sull’ammontare dei ricavi che originano il credito. Se i termini di pagamento sono lunghi, il mantenimento di condizioni finanziarie fisiologiche comporta la necessità di ottenere un corrispettivo, ossia un interesse, per il periodo di indisponibilità del numerario. Tale interesse può essere chiaramente esplicitato ovvero deve ritenersi implicito nel ricavo e quindi nel credito. Nei primo caso l’interesse esplicito deve essere un interesse appropriato; nel secondo caso si rende necessario scorporare dal prezzo un interesse appropriato, cioè il corrispettivo finanziario”.
- crediti di fornitura con interessi esplicitati in contratto, con chiara distinzione tra il prezzo di vendita dei beni o servizi e gli interessi dovuti dal cliente per dilazione di pagamento;
- crediti di fornitura a media e lunga scadenza con interessi non esplicitati, con conseguente necessità di scorporare gli interessi impliciti per distinguere il prezzo di vendita dei beni o servizi dagli interessi dovuti dal cliente per dilazione di pagamento;
- crediti di fornitura a media e lunga scadenza con interessi esplicitati in contratto in misura notevolmente inferiore a quella appropriata, con conseguente necessità di scorporare la parte di interessi non esplicitata per distinguere il prezzo di vendita dei beni o servizi dagli interessi dovuti dal cliente per dilazione di pagamento.
criteri di scorporo degli interessi impliciti e sulla contabilizzazione degli interessi per dilazione di pagamento (sia espliciti che impliciti), evidenziando che la parte interessi è pari alla differenza tra il valore nominale del credito (inclusivo degli interessi esplicitati) e il suo valore attuale e che tale parte
“va quindi ripartita in modo tale che l’interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato”.
“le dilazioni di pagamento”.
risoluzione n. 56/E/14).
sono esenti da IVA anche gli interessi (sia espliciti che impliciti) richiesti dalle imprese commerciali e/o produttive sui loro crediti di fornitura, così come qualsiasi altra forma di corrispettivo richiesto per il dilazionamento.
bis del d.P.R. n. 633/1972:
- se le operazioni esenti rientrano nell’ambito di una attività specifica, l’IVA assolta sugli acquisti è detraibile nel limite della percentuale (c.d. pro-rata) da determinarsi secondo quanto indicato nell’art. 19-bis, per il calcolo della quale percentuale non va però tenuto conto, tra l’altro, delle operazioni esenti indicate al n. 1) dell’art. 10 che “non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili”;
- in assenza dei requisiti per l’applicazione del meccanismo del pro-rata, permane comunque la indetraibilità dell’IVA relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni esenti (tra le quali quelle di cui al n. 1 dell’art. 10).
eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa (così anche la Cassazione nella sentenza n. 11085/07).
“le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono essere qualificate come attività proprie dell’impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima”.
non debbano concorrere alla determinazione del pro-rata “in quanto accessorie o strumentali all’acquisizione dei contratti di vendita dei predetti mezzi di trasporto”.
“un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti fini IVA, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività”.
“implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’IVA è dovuta”.
rilevante per il pro-rata l’attività di finanziamento svolta da una holding industriale a favore delle società del gruppo (cfr.
circolare n. 305/E/08).
sembra potersi affermare che le forniture di beni e servizi con dilazione di pagamento del corrispettivo non dovrebbero comportare l’applicazione del pro-rata laddove:
- la dilazione di pagamento viene concessa unicamente per la fornitura dei beni e servizi oggetto dell’attività;
- e la gestione dei contratti di fornitura, per la parte concernente la dilazione di pagamento, richiede un limitato impiego di lavoro, di beni e di servizi rilevanti ai fini IVA, tale da non comportare la costituzione di una funzione aziendale specifica per la gestione di tali operazioni.
strumento normale per il conseguimento dei fini produttivi o commerciali, secondo parametri di regolarità causale ovvero anche degli atti che siano legati ai predetti fini da un nesso di carattere funzionale non meramente occasionale. In tale ipotesi non trova quindi applicazione il pro-rata (così anche la sentenza della CTR Roma n. 171/06).
non anche le prestazioni (quali, ad esempio, quelle di lavoro dipendente) non soggette ad IVA. In buona sostanza è da ritenere che se le dilazioni di pagamento vengono gestite prevalentemente da dipendenti dell’azienda, con insignificante utilizzo di beni e servizi esterni, comunque gli interessi (impliciti o espliciti) non dovrebbero concorrere alla formazione del pro-rata. E ciò anche nell’ipotesi che la gestione delle dilazioni di pagamento richieda un significativo impegno per i dipendenti incaricati di tale funzione.