Sulla responsabilità del socio della società di capitali estinta
di Euroconference Centro Studi TributariL’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14570 depositata ieri, 26 maggio, rappresenta un interessante spunto per poter tornare a soffermare l’attenzione sulla responsabilità del socio di una società di capitali estinta.
Il caso riguarda l’ex socio di una Srl ormai cancellata dal registro delle imprese che aveva ricevuto una cartella esattoriale quale “successore” della società, ai sensi dell’articolo 2495 cod. civ., con ruolo straordinario, a seguito di un avviso di accertamento notificato alla società.
Giova innanzitutto ricordare che, ai sensi dell’invocato articolo 2495 cod. civ., “Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”.
Dalla richiamata previsione deve però essere distinta la disposizione di cui all’articolo 36 D.P.R. 602/1973.
Con specifico riferimento alla figura dei liquidatori, infatti, il citato articolo 36 D.P.R. 602/1973, prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 175/2014, prevedeva una diretta responsabilità per il pagamento delle imposte in capo agli stessi, in tutti i casi in cui non avessero adempiuto all’obbligo di pagare le imposte soddisfacendo crediti di ordine inferiore a quelli tributari o avessero distribuito somme ai soci senza aver pagato le imposte.
Il D.Lgs. 175/2014 è quindi intervento prevedendo la responsabilità dei liquidatori “se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari”: l’Agenzia delle entrate può quindi ritenere sussistente una responsabilità dei liquidatori per il sol fatto che esiste un attivo distribuito, spettando invece al liquidatore la prova della mancanza dei presupposti per l’applicazione della disposizione in esame.
Per quanto riguarda, invece, la figura dei soci, è il comma 3 dello stesso articolo 36 D.P.R. 602/1973 ad occuparsene, stabilendo quanto segue: “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile”.
L’Agenzia delle entrate, dunque, può contestare ai soci una presunta ripartizione degli utili: si tratta di una forma di responsabilità diversa da quella prevista dagli articoli 2394 e 2495 cod. civ., che non può essere qualificata come una coobbligazione nei debiti tributari.
Il credito verso il liquidatore, l’amministratore o il socio trova quindi titolo autonomo rispetto all’obbligazione tributaria vera e propria.
Per poter esercitare tale azione l’Amministrazione deve agire con un autonomo e diverso atto impositivo, che dia conto dell’esistenza dei presupposti richiamati dalla norma in esame.
L’articolo 36 D.P.R. 602/1973, tuttavia, fa salve le maggiori responsabilità stabile dal codice civile: in richiamo è, evidentemente, all’articolo 2495 cod. civ..
Con specifico riferimento alle società di capitali, tuttavia, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame è tornata ad evidenziare che “il presupposto e il limite sulla base del quale i creditori possono riscuotere dai soci i crediti vantati nei confronti della società di capitali, si rinviene nell’avere i soci riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”.
Purtuttavia, nel caso in esame la somma era stata iscritta a ruolo non in via ordinaria, ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 602/1973, ma con ruolo “straordinario” e “provvisorio” ai sensi degli articoli 11 e 15 bis D.P.R. 602/1973, che può essere formato quando vi è fondato pericolo nel ritardo.
Per questo motivo, dunque, la Corte di Cassazione è giunta ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR Lombardia che aveva escluso la legittimità della cartella notificata al socio.