Per tale ragione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 39 D.Lgs. 112/1999, il quale recita testualmente che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Nella pronuncia in commento, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass., sentenza 14125/2016; Cass., ordinanza 97/2015; Cass., sentenza 12746/2014), l’aver il contribuente individuato nell’Agente della riscossione o nell’ente impositore il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente impositore nell’ipotesi di azione svolta avverso l’Agente della riscossione, onere che, tuttavia, grava su quest’ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Ciò, sulla base della considerazione per la quale, se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria è svolta solo nei confronti dell’Agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, ha l’onere di chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito ex articolo 39 D.Lgs. 112/1999.
Al contrario, se la medesima azione è svolta direttamente nei confronti dell’ente impositore, l’Agente della riscossione è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr., Cass., sentenza 21222/2006).
Alla luce del principio sancito dalla Suprema Corte, deve ritenersi pertanto che l’azione del contribuente, diretta a far valere la nullità dell’atto impugnato, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’Agente della riscossione, essendo rimessa a quest’ultimo, ove unico soggetto ad essere stato evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente impositore, pena la soccombenza in caso di esito favorevole della lite per il ricorrente.
In virtù di ciò, quindi, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.