12 Dicembre 2019

Sull’applicabilità della L. 398/1991 e sul concetto di attività sportiva dilettantistica

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29401 del 13.11.2019) in materia di applicabilità della L. 398/1991 ci consente di tornare ad esaminare la valenza del concetto di attività sportiva dilettantistica.

La Suprema Corte ha ritenuto, nel provvedimento in esame, che lo svolgimento di attività sportive da parte di un ente senza scopo di lucro in assenza di affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale non possa costituire legittimo presupposto sia per l’applicazione della citata L. 398/91 sia dell’articolo 9 bis D.L. 417/1991 (convertito con L. 66/1992) che ha esteso il campo di applicazione della L. 398/1991 a tutti gli enti senza scopo di lucro; norma, quest’ultima, che sarà abrogata a partire dal primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore del Registro unico del terzo settore e della autorizzazione della Unione europea all’applicazione del codice del terzo settore ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 117/2017.

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