12 Dicembre 2019

Sull’applicabilità della L. 398/1991 e sul concetto di attività sportiva dilettantistica

di Guido Martinelli
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La scheda di FISCOPRATICO

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 29401 del 13.11.2019) in materia di applicabilità della L. 398/1991 ci consente di tornare ad esaminare la valenza del concetto di attività sportiva dilettantistica.

La Suprema Corte ha ritenuto, nel provvedimento in esame, che lo svolgimento di attività sportive da parte di un ente senza scopo di lucro in assenza di affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale non possa costituire legittimo presupposto sia per l’applicazione della citata L. 398/91 sia dell’articolo 9 bis D.L. 417/1991 (convertito con L. 66/1992) che ha esteso il campo di applicazione della L. 398/1991 a tutti gli enti senza scopo di lucro; norma, quest’ultima, che sarà abrogata a partire dal primo periodo di imposta successivo alla entrata in vigore del Registro unico del terzo settore e della autorizzazione della Unione europea all’applicazione del codice del terzo settore ai sensi di quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lett. c), D.Lgs. 117/2017.

Ciò in quanto, ad avviso dei Giudici di legittimità, se realmente una associazione sportiva non lucrativa potesse rientrare comunque nell’ambito dell’articolo 9 bis, ne deriverebbe l’abrogazione implicita della L. 398/1991, mentre invece non si ritiene che questa fosse la ratio della norma.

L’obiettivo era quello di estendere ad altre associazioni “non sportive” le modalità applicative della L. 398/1991. Pertanto, se una “sportiva”, come nel caso di specie, non fosse affiliataalle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti”, così come recita l’articolo 1 L. 398/1991, sarebbe priva del requisito soggettivo necessario, sia ad applicare quest’ultima disposizione, che l’estensione prevista per i “diversienti sena scopo di lucro.

Questo pronunciamento della Cassazione ci consente di fare qualche ulteriore considerazione sul significato di attività sportiva dilettantistica.

Come giustamente affermato dagli stessi Giudici “… Quale premessa di ordine metodologico occorre partire dalla nozione di attività sportiva dilettantistica. Nel nostro ordinamento non figura una definizione giuridica univoca di tale attività e, più in generale, di sport dilettantistico, la cui nozione si ricava per esclusione rispetto al concetto di attività sportiva professionistica che prevede l’esercizio di attività sportive in via continuativa e remunerata a titolo professionale, normativamente disciplinata dalla L. 91/1981 sul professionismo sportivo…” (C. Cass. n. 602/2014).

L’assenza di una definizione legislativa di attività sportiva dilettantistica ha portato il Coni ad approvare un elenco di circa 380 discipline sportive, ossia tutte quelle praticate da enti nazionali o internazionali riconosciuti, e a limitare alla pratica di queste il proprio riconoscimento (e la propria giurisdizione).

Ne deriva che, ad oggi, è solo il Coni, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 D.L. 136/2004 (convertito con L. 186/2004), a poter certificare “l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche”. Ne deriva che fuori dall’ordinamento sportivo, ossia dal perimetro delle attività riconosciute da detto ente, non può sussistere attività che possa essere correttamente definita come “sportivo-dilettantistica”.

Ordinamento sportivo le cui porte di ingresso sono, per le persone fisiche, il tesseramento ad una federazione o ente di promozione sportiva, e, per gli enti collettivi (società e associazioni sportive), l’affiliazione ai medesimi organismi nazionali.

Tale assunto ha una ricaduta importante all’interno della riforma del terzo settore.

È, infatti, noto che l’articolo 5, comma 1, lett. t) del codice del terzo settore prevede, tra le attività di interesse generale, anche: “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Il problema che ci si è posti è se tale definizione preveda anche la possibilità di svolgere attività “motorie” non riconosciute come sportive dal Coni o, comunque, la pratica di attività sportive riconosciute ma in assenza di affiliazione ad una Federazione e, quindi, in assenza di riconoscimento ai fini sportivi dal Coni.

Pur consapevole della autorevolezza di pareri contrari già espressi, ritengo, per i motivi sopra esposti, che l’ente del terzo settore che intenda praticare come attività di interesse generale attività sportiva dilettantistica dovrà necessariamente essere iscritto “anche” nel registro Coni, al fine di poter ottenere il riconoscimento ai fini sportivi “dilettantistici” della propria attività.

Ciò significherà, ad esempio, che una fondazione, sia pure legittimamente collocata all’interno del terzo settore, non potendo essere iscritta nel registro Coni (ai sensi del comma 17 dell’articolo 90 L. 289/2002 lo possono essere solo enti associativi, società di capitali e cooperative), non potrà svolgere attività definibile come “sportiva dilettantistica” e godere delle agevolazioni fiscali compatibili con tale definizione.

In tal caso si potrà fare ad esempio riferimento, ad avviso dello scrivente, al punto i) dell’articolo 5, laddove si fa generico riferimento ad attività “ricreative”, ma mai sportivo-dilettantistiche.

Sport, terzo settore, non profit. che fare?