Sull’attribuzione del credito d’imposta beni strumentali ai soci
di Debora ReverberiIl credito d’imposta per investimenti in beni strumentali maturato da una società di persone può essere attribuito per trasparenza ai soci e a quali condizioni?
La possibilità di attribuzione ai soci del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali maturato in capo alla società non risulta ad oggi prevista espressamente dal legislatore ma esistono chiarimenti nei documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate applicabili per analogia al caso in esame.
Sia la previgente disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, all’articolo 1, comma 191, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), sia quella attualmente in vigore all’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), ne sanciscono l’utilizzo esclusivo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Al comma 191 sopra citato viene altresì precisato che il credito d’imposta investimenti in beni strumentali non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Ciò premesso, l’attribuzione ai soci del credito d’imposta maturato in capo alla società di persone è diretta conseguenza della possibilità o meno di considerarla come una modalità di fruizione, anziché come un’ipotesi di cessione del credito.
In relazione al trasferimento dei crediti d’imposta delle società di persone ai soci, nella risoluzione AdE 163/E/2003 l’Agenzia delle entrate ha affermato il seguente principio generale: possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni concesse alle imprese sottoforma di credito d’imposta, mediante attribuzione ai soci del credito inutilizzato dalla società.
La facoltà di attribuzione ai soci trova fondamento nel principio di tassazione per trasparenza delle società di persone, ai sensi dell’articolo 5 Tuir, e della natura di reddito d’impresa del reddito di partecipazione imputato ai soci, di cui ne rappresenta una mera ripartizione e risulterebbe coerente con quanto previsto per l’attribuzione ai soci delle ritenute d’acconto subite dalla società, ex articolo 19, comma 1, Tuir o dei crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero, ex articolo 15, comma 5, Tuir.
Ne consegue la facoltà, per la società di persone, di attribuire, in tutto o in parte, il credito d’imposta ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il credito d’imposta deve essere riportabile nell’esercizio successivo (si rammenta che in occasione di Telefisco 2021 l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di riporto agli esercizi successivi della quota di credito annuale di credito investimenti in beni strumentali inutilizzata per incapienza);
- la società di persone deve indicare in dichiarazione dei redditi, nel quadro RU, il credito d’imposta maturato, quello utilizzato direttamente e quello attribuito ai soci;
- le modalità di utilizzo del credito d’imposta stabilite dalla Legge devono essere compatibili con l’attribuzione del credito ai soci;
- se la norma agevolativa prevede un limite temporale di utilizzo del credito (3 o 5 quote annuali di pari importo) tale limite temporale continua a valere anche per il socio.
Il socio potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo previa esposizione nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il principio generale sopra enunciato è stato applicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello 85/2020 in materia di trasferimento al collaboratore dell’impresa familiare del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ex articolo 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015.
Nel documento di prassi citato il criterio generale di attribuzione del credito d’imposta ai soci di società di persone viene applicato per analogia alla disciplina delle imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, Tuir in virtù del medesimo principio di trasparenza fiscale.
Ne consegue la possibilità di attribuire anche il credito d’imposta maturato dall’impresa familiare al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, previa esposizione del credito trasferito nella dichiarazione del collaboratore.
In materia di trasferimento del credito d’imposta investimenti in beni strumentali l’unico documento di prassi ad oggi noto è la risposta a interpello n. 921-231/2020 della DRE Sardegna.
La DRE Sardegna ha confermato, tramite applicazione per analogia del criterio generale di trasferibilità sancito dalla risoluzione AdE 163/E/2003, la possibilità per una società semplice agricola di “imputare ai soci il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, non utilizzato, anno per anno, nella quota del quinto/terzo compensabile e i soci potranno compensare il credito dopo averlo riportato nella propria dichiarazione dei redditi”.