1 Giugno 2016

Sull’omessa e sulla non ragionevole svalutazione dei crediti

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, il fondo svalutazione crediti rettifica l’importo dei crediti e questo avviene perché esiste la possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. La stima relativa alla determinazione dello stesso risulta essere più complessa nel momento in cui le previsioni riguardano la probabilità che il credito sia a rischio ovvero la probabilità che il medesimo sia inesigibile. Si noti che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 6 del D.Lgs. 139/2015, “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”. Pertanto, tuttora, per i soggetti sopra citati, il criterio di valutazione relativo ai crediti rimane il valore di presumibile realizzo.

Sorge, quindi, in capo al soggetto che determina la stima in questione una sorta di discrezionalità che porta, se effettuata in maniera errata, a dare una visione non corretta ai fornitori ed agli istituti di credito per quanto concerne la solidità patrimoniale e finanziaria della società.

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