1 Giugno 2016

Sull’omessa e sulla non ragionevole svalutazione dei crediti

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, il fondo svalutazione crediti rettifica l’importo dei crediti e questo avviene perché esiste la possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. La stima relativa alla determinazione dello stesso risulta essere più complessa nel momento in cui le previsioni riguardano la probabilità che il credito sia a rischio ovvero la probabilità che il medesimo sia inesigibile. Si noti che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 6 del D.Lgs. 139/2015, “le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale”. Pertanto, tuttora, per i soggetti sopra citati, il criterio di valutazione relativo ai crediti rimane il valore di presumibile realizzo.

Sorge, quindi, in capo al soggetto che determina la stima in questione una sorta di discrezionalità che porta, se effettuata in maniera errata, a dare una visione non corretta ai fornitori ed agli istituti di credito per quanto concerne la solidità patrimoniale e finanziaria della società.

Il principio contabile OIC 15 concernente i crediti, nella edizione del giugno 2014, stabilisce che il fondo svalutazione crediti ha come finalità quella di far fronte alle perdite su crediti in bilancio; pertanto, il fondo è determinato tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Il documento prosegue affermando: “le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell’esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio”.

Secondo la sentenza della Cassazione 9218 del 2011, gli amministratori, attraverso la disposizione volta a considerare i crediti secondo il presumibile valore di realizzazione, non si trovano in una situazione di discrezionalità assoluta. Ciò vuol dire che gli stessi sono tenuti a:

  • effettuare una valutazione fondata sulla situazione concreta secondo principi di razionalità;
  • iscrivere in bilancio i crediti liquidi ed esigibili e non soltanto quelli semplicemente sperati;
  • iscrivere in bilancio nella minor misura, data dal prudente apprezzamento, i crediti di dubbia o difficile esazione.

Una ulteriore considerazione opportuna è inoltre quella relativa all’effettuazione da parte degli amministratori di un’analisi sulla situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità, come sentenzia la pronuncia della Cassazione 5450 del 2015. La medesima afferma che è onere degli amministratori:

  • adottare il criterio di valutazione de quo alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità;
  • esprimere una prognosi “ex ante” circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore;
  • considerare il valore nominale dei crediti quale un mero parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri “e latere debitoris“, a prescindere dalla sfera giuridica del creditore.

La recente versione in bozza del principio contabile OIC 15, datata marzo 2016, all’interno del paragrafo “Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato”, cita l’indicatore rappresentato dalle significative difficoltà finanziarie del debitore quale segnale atto a far ritenere probabile che un credito abbia perso valore, ma enuclea anche:

  • la violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
  • la concessione effettuata dal creditore al debitore in ragione della difficoltà finanziaria di quest’ultimo.

Sulla scorta degli interventi argomentati si rende senza dubbio evidente il fatto che la valutazione debba essere fatta con razionalità; nonostante ciò si ritiene che risulti difficile esprimersi “ex-ante” sul grado di probabilità del futuro adempimento, perché il debitore potrebbe non essere subito adempiente, anche in presenza di una buona situazione patrimoniale ed economica.