30 Novembre 2022

Super Ace e disposizioni anti-elusione: arriva in extremis qualche utile chiarimento

di Fabrizio RicciGianluca Cristofori
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La scheda di FISCOPRATICO

In un nostro precedente contributo (“Ancora dubbi sulle disposizioni antielusive ai fini della Super Ace”, pubblicato il 19 settembre 2022) avevamo segnalato talune incertezze in sede di applicazione delle norme anti-elusione della cd. “Super-Ace” o “Ace innovativa”, ricordando come l’Amministrazione finanziaria avesse fornito qualche primo chiarimento, seppur in via non ufficiale, nel corso di Telefisco 2022.

Chiarimento che, tuttavia, non aveva risolto del tutto i problemi applicativi di tali disposizioni anti-elusione, soprattutto nell’ambito dei gruppi che avessero operato capitalizzazioni “a cascata” nel corso del 2021 e/o degli esercizi precedenti, in presenza di sterilizzazioni “pregresse” e, ancor più, in caso di compresenza di sterilizzazioni “pregresse” (2010-2020) e sterilizzazioni relative, invece, a condotte poste in essere nello stesso periodo d’imposta 2021.

Non era stato chiarito, inoltre, se le sterilizzazioni, da imputare prioritariamente alla variazione in aumento del capitale proprio registrata nel periodo d’imposta 2021, in relazione alla quale si può fruire della Super-Ace, fossero solo quelle derivanti dalle fattispecie registrate nel 2021, oppure da tutte le sterilizzazioni, ivi comprese quelle “pregresse”.

Sul punto sono state, tuttavia, da ultimo fornite indicazioni ufficiali dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della risposta a un’istanza di interpello non ancora pubblicamente fruibile.

In particolare, è stato confermato come “[…] le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio di cui al predetto articolo 10 – da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell’Ace innovativa – siano solo quelle derivanti dalle operazioni e dalle altre fattispecie che si sono verificate nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021”.

Tale condivisibile conclusione risulta pienamente coerente con la ratio ispiratrice dell’agevolazione, ovverosia quella di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, in alcuni casi deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, attraverso un rafforzamento dell’Ace per il solo periodo d’imposta 2021.

Di fatto, la norma introduce, quindi, un meccanismo di determinazione “isolata” della variazione in aumento del capitale proprio relativa al periodo d’imposta 2021, contrariamente a quanto avviene per l’Ace “ordinaria”, che vede la percentuale di rendimento nozionale applicata, invece, alla variazione in aumento del capitale proprio accumulata – di anno in anno – rispetto al capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, secondo uno schema di calcolo “incrementale” su base pluriennale.

Sarebbe stato, quindi, del tutto illogico che incrementi del capitale proprio registrati nel 2021, potenzialmente “super-aceabili”, non fossero agevolabili in ragione di sterilizzazioni “eccedenti” pregresse, relative cioè a condotte perfezionate in periodi d’imposta precedenti.

Così operando, peraltro, ciascuna componente rientrante nel calcolo della Super-Ace viene assunta in maniera omogenea, prendendo a riferimento il medesimo intervallo temporale di riferimento che, per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Il succitato chiarimento non esaurisce, però, tutte le incertezze circa l’applicazione delle disposizioni anti-elusione nella determinazione della Super-Ace, che deve essere necessariamente coordinata con la verifica del limite di capitalizzazione “super-aceabile”, pari a 5 milioni di euro.

Sotto questo profilo, non era chiaro, in particolare, se, al fine di verificare il superamento di tale limite, occorresse prendere a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al netto, oppure al lordo, delle “sterilizzazioni 2021”.

Anche su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate, discostandosi in parte dalle risposte fornite in occasione di Telefisco 2022, ha fornito i richiesti chiarimenti, precisando che “… la fruizione della Super Ace – entro i limiti di tetto massimo suindicati – deve corrispondere ad una “effettiva nuova patrimonializzazione” risultante in capo alla società alla fine dell’esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021. In linea con la ratio della norma – che è stata quella di favorire la patrimonializzazione delle imprese deteriorate a causa della crisi pandemica – le sterilizzazioni da operare in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del D.M. 3 agosto 2017, entro i limiti dei 5 milioni di euro, e sempre che la nuova patrimonializzazione sia stata effettiva, non intaccano la fruizione della cd. Super Ace. Nel caso in cui la società disponga di una base Ace pregressa (2010-2020) e di incrementi del 2021, eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace, le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10 D.M. 3 agosto 2017 si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni di euro previsto dal comma 2 dell’articolo 19 (vale a dire all’Ace ordinaria del 2021) e successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi rilevanti per la Super Ace ed infine, in caso di ulteriore incapienza, la restante parte andrà a sterilizzare la base Ace pregressa (2010-2020) secondo il meccanismo generale di funzionamento della disciplina antielusiva speciale”.

Tanto premesso, con riguardo al caso rappresentato nell’istanza di interpello, per il quale la differenza tra gli incrementi di capitale proprio registrati nel 2021 (d’importo superiore a 5 milioni di euro, senza ragguaglio ad anno) e le sterilizzazioni (del solo medesimo periodo) dà luogo a una variazione positiva netta di capitale proprio superiore a 5 milioni di euro, è stata ritenuta corretta la fruizione in capo all’istante della Super-Ace sino al limite massimo previsto dalla norma, “… poiché corrispondente ad una effettiva nuova patrimonializzazione risultante in capo alla società alla fine dell’esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021”.

Preso atto della spettanza dell’agevolazione, occorre ricordare quanto affermato in occasione di Telefisco 2022, ovvero che, “… in merito all’imputazione degli elementi decrementativi della base Ace dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, laddove la società disponga anche di una base Ace pregressa e/o di incrementi del 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super Ace: (i) i decrementi di base Ace; e (ii) le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’articolo 10 D.M. 3 agosto 2017; si imputano prioritariamente agli incrementi rilevanti per la Super Ace”.

La Direzione Centrale Grandi contribuenti afferma, invece, nella recente risposta, che le “sterilizzazioni 2021” “… si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni di euro previsto dal comma 2 dell’articolo 19 (vale a dire all’Ace ordinaria del 2021)”, nonché, successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi “super-aceabili” e, in ultima istanza, qualora anche questi risultassero incapienti, alla base Ace pregressa.