Super ammortamento per gli investimenti 2018
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariLa legge di Bilancio 2018, in corso di approvazione in questi giorni, prevede la proroga delle agevolazioni connesse agli investimenti in beni strumentali nuovi per gli acquisti effettuati nel 2018, anche se rispetto al passato sono previste alcune modifiche:
- sono esclusi dall’agevolazione del super ammortamento tutti gli investimenti in veicoli di cui al comma 1 dell’articolo 164 del Tuir, compresi quelli esclusivamente strumentali (di cui alla lett. a));
- la misura del super ammortamento è ridotta dal 40% al 30%.
È bene ricordare che l’agevolazione del super ammortamento è stata già oggetto di precedente proroga ad opera dell’articolo 1, comma 8, della Legge 232/2016, secondo cui spetta il super ammortamento del 40% per tutti gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017 (esclusi quelli riguardanti le autovetture diverse da quelle esclusivamente strumentali), nonché per quelli eseguiti entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e che vi sia l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore. Alla luce della nuova “proroga” che sarà contenuta nella legge di Bilancio 2018, è necessario comprendere con precisione il rapporto con la “vecchia” proroga disposta dal citato articolo 1 della Legge 232/2016, in particolare per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel primo semestre 2018, ma per i quali l’impresa entro il 31 dicembre 2017 abbia pagato un acconto almeno del 20% e possieda la conferma dell’ordine. Ma andando con ordine, pare certo affermare che:
- per gli investimenti eseguiti entro il prossimo 31 dicembre 2017 (consegna del bene entro tale data), il super ammortamento spetta nella misura del 40%, a prescindere dalla circostanza che entro la predetta data sia avvenuto alcun pagamento o vi sia stata la conferma dell’ordine;
- per gli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (consegna del bene entro il 31 dicembre 2018), il super ammortamento spetta nella misura del 30%, a prescindere anche in questo caso dalla circostanza dell’avvenuto pagamento di acconti o di sottoscrizione di ordini;
- per gli investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (consegna entro tale data), l’agevolazione spetta nella misura del 30% a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’impresa abbia pagato un acconto almeno pari al 20% e che il fornitore abbia accettato l’ordine.
Come anticipato, è necessario comprendere quale sia la misura agevolativa per gli investimenti effettuati nel primo semestre 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2017 l’impresa abbia corrisposto un acconto almeno pari al 20% e che sia stato accettato l’ordine. Si ritiene che per tali investimenti l’impresa possa fruire del super ammortamento del 40%, tenendo conto in primo luogo che la proroga disposta dalla legge di Bilancio entrerà in vigore solamente il 1° gennaio 2018, nonché della circostanza che la riduzione al 30% penalizzerebbe eccessivamente le imprese che si sono impegnate a corrispondere un acconto del 20% entro la fine del 2017. Tale aspetto assume ancor più rilievo per le imprese che svolgono l’attività di noleggio di autoveicoli a lungo termine, per le quali i mezzi di trasporto costituiscono beni strumentali deducibili per intero ai sensi dell’articolo 164, lett. a), del Tuir. Come anticipato, per tali beni l’agevolazione del super ammortamento non è stata prorogata per il periodo d’imposta 2018. Sul punto, tuttavia, sarebbe opportuno che la norma contenuta nella legge di Bilancio 2018 prevedesse una precisazione in tale senso.
Infine, per completezza si segnala che dovrebbero continuare invece a beneficiare del super ammortamento gli autocarri, in quanto non ricompresi tra i veicoli previsti dall’articolo 164 del Tuir.