Super ammortamento per l’autocarro fiscale
di Alessandro BonuzziLa legge di Bilancio 2018 ha prorogato il super ammortamento anche per gli acquisti di beni:
- strumentali,
- materiali,
- nuovi,
effettuati nel 2018.
Rientrano nella proroga dell’agevolazione anche gli investimenti eseguiti nel periodo 1° gennaio 2019 – 30 giugno 2019 (consegna entro tale data), ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018:
- l’impresa abbia pagato un acconto almeno pari al 20% e
- il fornitore abbia accettato l’ordine.
Rispetto al passato sono però state previste alcune modifiche. Difatti:
- sono esclusi dall’agevolazione tutti gli investimenti in autoveicoli, compresi quelli esclusivamente strumentali come le auto delle società di noleggio. Trattasi, in pratica, di tutti i veicoli riconducibili all’articolo 164, comma 1, Tuir (autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori);
- la misura della super quota di ammortamento è ridotta dal 40% al 30%.
Gli autocarri, intendendo come tali i “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse” (articolo 54, comma 1, lett. d), Codice della Strada), invece, rientrano nell’ultima proroga del super ammortamento poiché non ricompresi nell’articolo 164 Tuir; quindi, sono agevolabili anche se acquistati nel 2018.
Al riguardo, pare utile ricordare che un mezzo per essere considerato autocarro ai fini fiscali, e godere, pertanto, oltre che del super ammortamento 2018, anche della deduzione integrale del costo, deve:
- essere immatricolato come autocarro ai sensi del Codice della Strada (categoria N1);
- soddisfare i requisiti individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2006.
Inoltre, va comunque valutata l’inerenza del veicolo all’esercizio dell’attività.
Il provvedimento dell’Agenzia del dicembre 2006 stabilisce che non rientrano nella “categoria fiscale” degli autocarri quei veicoli che, pur essendo immatricolati nella categoria N1, abbiano al contempo:
- un codice di carrozzeria F0;
- quattro o più posti;
- un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180.
Tali veicoli devono essere considerati autovetture riconducibili all’articolo 164 Tuir e, quindi, non agevolabili ai fini del super ammortamento.
Per quanto riguarda l’inerenza, la risoluzione AdE 244/2002 ha fatto scuola. Nell’occasione l’Agenzia ha negato la deducibilità integrale del costo e la detraibilità integrale dell’Iva per l’autocarro acquistato da uno studio notarile, affermando che nel caso di specie l’acquisto risultava essere non inerente.
In particolare, afferma il documento di prassi, “Affinché l’istante possa dedurre integralmente dal reddito la spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo e gli altri componenti negativi di reddito ad esso correlati, è necessario che vi sia un rapporto di stretta inerenza tra l’attività di notaio, dallo stesso esercitata e l’utilizzo del veicolo immatricolato quale “autocarro”.
Identica condizione deve essere verificata in relazione alla detrazione Iva.
Al riguardo, la scrivente ritiene, in linea generale, che non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un’attività professionale, quale quella notarile, che si caratterizza logicamente per il fatto di fondarsi sull’applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio e che viene normalmente esplicata in ambienti organizzati in ufficio”.
Pertanto, sebbene l’analisi debba essere condotta avendo riguardo al singolo caso, generalizzando, è ragionevole sostenere che l’inerenza dell’autocarro:
- è probabile che possa configurarsi per l’artigiano,
- mentre è sicuramente esclusa per tutti coloro che svolgono un’attività professionale-intellettuale (commercialisti, avvocati, eccetera).
Un caso limite potrebbe essere quello del farmacista: egli, pur lavorando in negozio, potrebbe avere la reale necessità dell’autocarro per il trasporto dei farmaci o degli altri prodotti della farmacia. Tuttavia, in tale ipotesi, parrebbe opportuno considerare il veicolo – al massimo – ad uso promiscuo, con la conseguente rilevanza fiscale delle spese al 50%.