7 Novembre 2016

Super ammortamento sempre agganciato all’aliquota fiscale

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La deduzione del super ammortamento è sempre pari al 40% dell’ammortamento calcolato in base alle aliquote tabellari di cui al decreto 31 dicembre 1988. È questo uno degli aspetti confermati dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 23/E/2016 in cui sono stati forniti diversi chiarimenti in merito alle modalità di funzionamento dell’agevolazione prevista dalla legge di stabilità 2016 il cui termine di applicazione è previsto al prossimo 31 dicembre 2016 (salvo il caso in cui la proroga contenuta nella bozza della legge di stabilità 2017 al 31 dicembre 2017 venga definitivamente confermata).

Nella citata circolare 23/2016 l’Agenzia delle Entrate ha confermato in primo luogo che per i beni acquisiti in proprietà la norma agevolativa non impatta in alcun modo sul processo di ammortamento civilistico (articolo 2426 cod. civ. e OIC 16), le cui regole impongono di “spalmare” l’imputazione del costo del bene ammortizzabile lungo la sua vita utile. Pertanto, la maggior deduzione consentita non transita in alcun modo nel conto economico dell’impresa, ma si concretizza in una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Unico. L’autonomia della maggior deduzione ai fini fiscali non deve quindi – in via di principio – tener conto anche dell’ammortamento imputato a conto economico, il quale non necessariamente deve corrispondere alla quota deducibile dal reddito d’impresa (quest’ultima conteggiata in base alle aliquote di ammortamento indicate nel decreto 31 dicembre 1988).

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