10 Marzo 2017

Superamento del plafond neutrale in capo all’esportatore abituale

di Marco Peirolo
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L’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione 16/2017, è nuovamente intervenuta sulle modalità di regolarizzazione degli acquisti senza applicazione dell’IVA oltre i limiti del plafond disponibile, chiarendo che la procedura basata sul computo della maggiore IVA in sede di liquidazione periodica può essere adottata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è realizzato lo splafonamento e non oltre.

È il caso di ricordare che, dal punto di vista sostanziale, il superamento del plafond è neutrale in capo all’esportatore abituale, in quanto l’imposta che tale soggetto deve versare all’Erario può anche essere detratta, peraltro a prescindere dall’eventuale scadenza del termine biennale di decadenza nel frattempo intervenuta. Resta dovuta la sanzione (dal 100 al 200% dell’imposta), che può essere però ridotta con la procedura di ravvedimento operoso, da effettuare con o senza il coinvolgimento del cedente/prestatore.

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