Superbonus: anche l’unità collabente deve “dimostrare” l’impianto di riscaldamento
di Sergio PellegrinoNella giornata di ieri sono state pubblicate due risposte ad istanza di interpello in materia di superbonus.
Di particolare interesse la risposta n. 161, che analizza l’intervento che l’istante intende realizzare su un fabbricato collabente, parzialmente diroccato, situato all’interno di un parco nazionale sottoposto a vincolo paesaggistico.
Nell’istanza viene indicato che non si è in grado di conoscere e dare prova della tipologia di riscaldamento esistente: ciononostante il contribuente ritiene di poter agevolare con la detrazione del 110% gli interventi di efficientamento energetico, atteso che questi determineranno un miglioramento energetico superiore a due classi.
L’Agenzia evidenzia, innanzitutto, come sia possibile beneficiare delle agevolazioni edilizie, e quindi del superbonus, per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine saranno destinati ad abitazione, a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
È però necessario che gli edifici sui quali si effettuano gli interventi siano dotati di impianto di riscaldamento e questa condizione deve essere attestata da un tecnico abilitato.
Nel caso in esame, l’edificio sul quale si deve intervenire è classificato nella categoria catastale F/2, quale unità collabente: trattandosi comunque di edificio esistente, sebbene inagibile e non produttivo di reddito, consente l’accesso al superbonus, ma previa dimostrazione che è dotato di impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, che risponda alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 192/2005 e che sia collocato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
In questo contesto si inserisce la disposizione del comma 1-quater dell’articolo 119 del decreto Rilancio, ad opera della legge di bilancio 2021, che prevede la possibilità di agevolare “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A”.
L’Agenzia indica però come tale nuova previsione non “esoneri” il contribuente dalla prova della pre-esistenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio oggetto dell’intervento: come confermato da parte di ENEA, viene infatti precisato che per gli interventi di efficientamento energetico deve essere dimostrata, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto di riscaldamento.
Non è, invece, necessario produrre l’APE pre-intervento, ma l’agevolazione sarà condizionata esclusivamente al raggiungimento della classe energetica in fascia A (oltre al fatto che sia realizzato necessariamente un intervento di isolamento termico, di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 119 del decreto Rilancio).