Superbonus e corretta computazione del SAL
di Euroconference Centro Studi TributariIn vista della scadenza del c.d. superbonus con aliquota 110% prevista per il 31 dicembre si chiede un parere circa la possibilità di computare la presenza di materiali in cantiere senza esecuzione di alcuna lavorazione, e la corretta modalità di valorizzazione delle stesse, in particolare con riferimento alle seguenti situazioni:
- serramenti depositati a piè d’opera in cantiere nel mese di dicembre e ancora non installati. Si precisa che i serramenti sono esattamente quelli che verranno installati nel cantiere di riferimento (sono congrui e conformi alle opere in corso), viaggiano con documento di trasporto e sono già stati verificati i certificati del materiale;
- materiali di coibentazione depositati a piè d’opera senza alcuna lavorazione.
Con riferimento alla computazione del piè d’opera ci risulta che ci siano 2 linee di pensiero con un orientamento diverso e opposto l’una all’altra:
- la prima linea di pensiero segue il parere della Commissione consultiva per il monitoraggio del settembre 2022 che prevede la possibilità di computare nel SAL ai fini fiscali esclusivamente le lavorazioni poste in essere. In tal senso sarebbero computabili i materiali installati ancorché ad esempio non collegati, ma resterebbero esclusi dalla contabilità i materiali semplicemente consegnati (ad esempio i serramenti);
- altri ricordano che la circolare dell’Agenzia delle entrate n 23/E/2022 richiama al punto 5.2. con espresso riferimento all’opzione esercitata in relazione al SAL il D.M. 49/2018 il quale a sua volta prevede che nel SAL possano essere inserite oltre alle lavorazioni anche “tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora”.
Si chiede quale sia la posizione più corretta da tenere per il direttore lavori al fine di evitare il rischio di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, fermo restando che il mancato inserimento nel SAL del materiale esporrebbe – vista la perdita dell’agevolazione 110% – il condominio/i condomini a un maggior onere e/o l’impresa a una perdita ( in funzione di cosa sia previsto a contratto fra impresa e condomini) di cui eventualmente il direttore lavori potrebbe essere chiamato a rispondere nel caso in cui emergesse una sua errata contabilizzazione delle opere.
Secondariamente, nel caso in cui riteniate possibile contabilizzare il materiale a piè d’opera si chiede quale possa essere la corretta valorizzazione dello stesso. Anche su questo punto esiste la posizione di chi fa riferimento con particolare riferimento ai “beni significativi” (ad esempio serramenti) all’articolo 180, comma 4, D.P.R. 207/2010 che precisa che “possono essere valorizzati in misura non superiore alla metà del prezzo”.
Esistono infine altre posizioni che aprono anche alla possibilità di valorizzare i materiali in base a quanto previsto dai prezziari o listini prezzi DEI (in quanto direttamente riconosciuti dal D.L. 34/2020 e L. 77/2020), che distinguono in modo oggettivo il valore della posa in opera da quello del materiale a piè d’opera. Nel caso specifico del serramento la valutazione del materiale a piè d’opera rappresenta il 70-80% del valore complessivo del materiale installato.
Si richiede inoltre, nel caso in cui riteniate percorribile la computazione del materiale a piè d’opera, se, nel caso specifico del serramento, ritenete prudenziale attestarsi ad una valorizzazione del materiale a piè d’opera in misura pari al 50% o se tale percentuale può essere anche superiore, laddove giustificata dal prezziario DEI di riferimento.
Infine, si chiede infine se la dichiarazione attestante la contabilità da sottoscrivere entro la scadenza di dicembre debba essere fatta dal direttore lavori, dall’asseveratore energetico (nel caso in cui quest’ultimo non coincida con la direzione lavori) o da entrambi.
LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO…