Superbonus e riaddebito spese professionali al committente
di Clara PolletSimone DimitriIl superbonus al 110% – di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 – abitualmente viene gestito tramite la figura del general contractor: tali soggetti si pongono, ad esempio, quali interlocutori unici per l’espletamento di tutte le attività da effettuare nell’ambito delle opere agevolate.
Il fornitore unico che opera come “contraente generale” provvede alla progettazione e realizzazione delle opere rapportandosi, ai fini dell’esecuzione dell’intero intervento, da un lato, con il committente e dall’altro con tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dell’intervento stesso. In particolare, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l’agevolazione, svolti da professionisti, vengono fatturati dal professionista al fornitore unico che poi li addebita in fattura al committente delle opere, in virtù di un mandato senza rappresentanza.
L’articolo 194 D.Lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici) individua nel contraente generale il soggetto che, in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori, si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato, ovvero il corretto completamento dell’opera commissionata.
Tale figura è stata, pertanto, normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di contraente generale è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti.
Il rapporto giuridico che si istaura tra il general contractor ed il committente degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del superbonus si qualifica come un contratto atipico “complesso” che include sia la realizzazione in via diretta di alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, con i professionisti che svolgono le attività riguardanti, ad esempio, l’apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.
In particolare, i suddetti professionisti addebitano la propria prestazione nei confronti del contraente generale che, in applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio – senza aggiungere alcun margine proprio – sui beneficiari dell’agevolazione (risposta interpello 254/E/2021).
Trova applicazione, ai fini Iva, l’articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario”, nel senso che hanno la stessa natura. In sostanza, il trattamento fiscale oggettivo dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante, fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi degli operatori.
Il mandatario, comunque, pur agendo per conto di un terzo, opera a nome proprio (risoluzioni 6/E/1998 e 250/E/2002). Pertanto, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal fornitore unico al committente.
Il fornitore unico non riceve alcun compenso né per l’attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato e, pertanto, non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti: in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110%, poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del superbonus. Il contraente generale, infatti, offre tale servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi di progettazione eseguiti direttamente.
A tal proposito la circolare 30/E/2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al superbonus. Tale chiarimento risulta estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al contraente generale per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non “direttamente” imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è in ogni caso escluso dall’agevolazione.
Nella fattura emessa dal fornitore unico per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
La fruizione del superbonus – secondo la struttura descritta – è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in argomento avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura (risposta interpello 261/E/2021).
Le condizioni sopra esposte valgono anche nel caso in cui, in una fase preliminare dei lavori, il committente delle opere (ad es. un condominio) conferisca al general contractor un mandato senza rappresentanza per la realizzazione di un cd. studio di fattibilità, volto ad effettuare una valutazione preventiva e di massima sullo stato dell’edificio, con l’indicazione degli elementi di fatto che determinano le inefficienze energetiche e l’individuazione delle opere e degli interventi prospettabili per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio (risposta interpello 480/E/2021).