8 Luglio 2021

Superbonus e spese professionali

di Monica Marana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

I principali professionisti coinvolti nelle operazioni superbonus di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020 sono:

  • i tecnici iscritti agli specifici ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri e geometri);
  • i consulenti fiscali, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili di Caf.

I primi, oltre all’attività di progettazione tecnica e di eventuale direzione lavori, sono chiamati a predisporre le asseverazioni, le attestazioni di congruità delle spese e a rilasciare gli attestati di prestazione energetica.

I secondi intervengono in ambito della pianificazione fiscale, e in caso di cessione del credito o di sconto in fattura sono chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all’agevolazione, nonché alla verifica delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

I compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali sono detraibili ai fini dell’agevolazione del 110%, così come previsto dall’articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020, il quale consente di detrarre le spese sostenute per il rilascio degli attestati di prestazione energetica (Ape), per le asseverazioni e per il rilascio del visto di conformità.

Con la circolare AdE 24/E/2020 sono state agevolate anche le spese sostenute per la progettazione, l’effettuazione di perizie, le ispezioni ed i sopralluoghi, le spese preliminari e gli studi di fattibilità del progetto. Tutte le spese professionali sono detraibili solo se l’intervento a cui si riferiscono viene effettivamente realizzato.

La detraibilità dei compensi è consentita nel rispetto di un doppio limite:

  • devono rientrare nella capienza massima di spesa prevista dal decreto interministeriale per ogni specifico intervento ammesso alla detrazione (Decreto Requisiti 06.08.2020);
  • devono essere congrui alle spettanze di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016 (Decreto Parametri), così come previsto dalla lettera c dell’allegato A par. 13.1 del Decreto Requisiti.

I compensi corrisposti oltre il limite di spesa previsto per ciascun intervento agevolabile rimangono interamente a carico del beneficiario dell’agevolazione.

I tecnici, nel determinare la parte dei loro compensi detraibili devono rispettare i valori massimi delle prestazioni professionali previsti dal Decreto Parametri.

Non sono stati previsti dei parametri di congruità per le spese di rilascio del visto di conformità dei consulenti fiscali.

Nel silenzio della norma si potrebbe fare riferimento all’articolo 21 D.M. 140/2012, come suggerito dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ai sensi del quale “Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Se vi sono più interventi agevolati i professionisti devono ripartire i compensi per ciascun intervento. Ad esempio, la parcella andrà suddivisa tra isolamento termico, impianto di riscaldamento, fotovoltaico, infissi e così via.

Laddove non sia possibile la ripartizione, in quanto la prestazione professionale si riferisce a più interventi, si ritiene adeguato l’utilizzo di un criterio proporzionale (è il caso delle spese per il rilascio del visto di conformità o per il rilascio delle attestazioni di prestazioni energetiche).

Potrebbero realizzarsi più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad esempio nell’ambito del superbonus e del recupero edilizio articolo 16-bis Tuir: in tal caso “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione” (circolare AdE 24/E/2020).

In caso di demolizione e costruzione, poiché il superbonus energetico non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam, si ritiene applicabile anche alle spese professionali quanto affermato recentemente  dall’Agenzia delle Entrate con risposta all’interpello n. 423/2021: il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.

Sono escluse dalle spese professionali detraibili i maggiori compensi richiesti dagli amministratori di condominio per il coordinamento dell’operazione e le spese del general contractor (risposta istanza di interpello n. 254/2021).

Quest’ultimo è tenuto a fatturare al cliente le spese pagate ai professionisti senza alcun rincaro, riportando puntualmente in fattura le spese sostenute e i soggetti che le hanno rese.

Infine sono escluse le spese per le mere consulenze fiscali rese dai consulenti, in quanto non previste dalla legge e non afferenti direttamente i singoli interventi agevolabili (risposta AdE n. 9 del videoforum 30.05.2019).