Superbonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – seconda parte
di Leonardo PietrobonContinuando l’analisi avviata con il precedente contributo, un aspetto di sicuro interesse è il passaggio contenuto a pag. 30 della circolare, in cui l’Agenzia tratta il caso dei cambiamenti di utilizzo dell’immobile oggetto di intervento a distanza di anni dall’ultimazione dei lavori.
A tal proposito l’Agenzia ritiene che “non osti alla fruizione dell’agevolazione la circostanza che l’immobile classificato – anche al termine dei lavori agevolabili – in una categoria ammessa alla detrazione possa cambiare, in futuro, destinazione d’uso. Ciò in quanto la norma non subordina la fruizione delle cinque (o quattro, per le spese sostenute nel 2022) quote annuali in cui la detrazione è suddivisa al mantenimento dei presupposti dell’agevolazione. Pertanto, ad esempio, la circostanza che una unità immobiliare residenziale classificata A/4, di proprietà di una persona fisica oggetto di interventi agevolabili due anni dopo il termine dei lavori diventi “strumentale” di una attività di impresa o di arti o professioni, non comporta l’automatica decadenza dal superbonus, salvo l’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, accerti l’utilizzo dell’agevolazione non in conformità agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio, anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000”.
Ancora sotto il profilo oggettivo, nel documento di prassi in commento viene affermato che la classificazione temporanea di un immobile nella categoria catastale F/3 non è di ostacolo alla fruizione dell’agevolazione a condizione che l’immobile prima dell’esecuzione dei lavori si riferisca ad un immobile precedentemente accatastato.
Il superbonus, invece, non spetta per interventi eseguiti su unità immobiliari F/3, in precedenza non accatastate in altra categoria, trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari “esistenti”.
Per quanto concerne l’esecuzione degli interventi viene confermata la possibilità che non sussista la coincidenza soggettiva tra chi sostiene le spese per interventi “trainanti” e chi sostiene le spese per interventi “trainati”.
Pertanto, ad esempio, a fronte di spese per interventi “trainanti” realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sostenute da un contribuente e di spese sostenute dal coniuge per interventi “trainati” realizzati sulla singola unità immobiliare, entrambi i soggetti possono fruire del superbonus con riferimento alle spese da ciascuno sostenute. Inoltre, possono fruire del superbonus per gli interventi “trainati” realizzati sulla singola unità immobiliare anche i condòmini ai quali, in base alla delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi “trainanti” realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
L’Agenzia, richiamando le modifiche normative apportate all’articolo 3, lett. d), D.P.R. 380/2001 ad opera della L. 76/2020, rinvia ai pareri della Commissione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2.2.2021 n. 1156 secondo cui “le spese relative all’incremento di volume, a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla “ristrutturazione edilizia“, per effetto delle modifiche apportate al citato articolo 3 comma 1, lettera d), del Testo Unico dell’Edilizia, sono ammesse al superbonus solo a partire dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore della norma modificata.
La Commissione, ricorda ancora l’Agenzia, ha inoltre rilevato che, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come “ristrutturazione edilizia”, il superbonus per interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tal caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al superbonus.
Infine, gli ulteriori aspetti di sicuro interesse sono quelli riferiti all’attività di controllo e i profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti.
In primo luogo, l’Agenzia esordisce ricordando che l’assenza dei requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa in commento, nonché la mancata esecuzione delle opere, determina il recupero della detrazione in quanto indebitamente fruita, sia pure nelle modalità dello sconto in fattura o della cessione.
A tal proposito, l’Agenzia ricorda anche che, al ricorrere di determinate condizioni, vi è l’estensione della responsabilità in capo al cessionario.
In base al comma 4 dell’articolo 121, i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. In presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito; livello di diligenza da stabilire, secondo l’Agenzia, in base alla tipologia di cessionario.
La valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:
- profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: (i) assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei lavori. Parametri che ancora una volta, in alcuni casi, appaiono di difficile “valutazione”, come nel caso della sproporzione tra il valore del credito e il valore dell’unità immobiliare, se solo si pensa ad un intervento riferito ad un’unità collabente;
- profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 231/2007.
In conclusione, l’Agenzia, con le sopra riportate indicazioni, pone in estremo risalto l’attività di controllo da porre in essere in sede di acquisto del credito, onde evitare l’applicazione del principio di responsabilità solidale in capo al cessionario.