Superbonus: l’Agenzia si “dimentica” delle modifiche della legge di bilancio
di Sergio PellegrinoNella giornata di ieri l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova risposta ad istanza di interpello in materia di superbonus, la n. 87.
L’istanza è stata presentata da parte di un soggetto che ha ricevuto in comodato dal coniuge un edificio terra/cielo, situato in zona sismica 3, suddiviso in due rustici/deposito, uno al piano terra e uno al primo piano, censiti in catasto urbano distintamente con due numeri di subalterno alla categoria C/2 e funzionalmente autonomi.
Nell’ambito del contratto di comodato, il comodatario è stato espressamente autorizzato dal coniuge/proprietario ad effettuare lavori di ristrutturazione senza variazione volumetrica e con cambio di destinazione d’uso in abitazione e autorimessa, sostenendone le relative spese.
Oltre all’effettuazione di tutta una serie di interventi di natura antisismica, è stata prevista la realizzazione di alcuni interventi secondari, correlati agli interventi strutturali, così come l’installazione di un impianto fotovoltaico.
L’istante intenderebbe fruire per gli interventi di ristrutturazione antisismica della detrazione del 110% prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio, tenendo conto di un limite di spesa di 192.000 €, determinato considerando le due unità di partenza.
Beneficerebbero della stessa misura di detrazione anche interventi secondari, assorbibili nella categoria superiore, quali le spese per i lavori relativi al pacchetto, al manto di copertura, alle grondaie e fluviali, al rifacimento dei sottofondi e pavimenti, all’impiantistica idraulica ed elettrica, agli intonaci e pitture e alle nuove finestre e infissi.
Allo stesso modo beneficerebbe della detrazione al 110% l’installazione dell’impianto fotovoltaico, in quanto “trainata” dall’intervento di miglioramento sismico.
Non essendo le unità dotate di impianto termico, le spese per l’installazione della caldaia a condensazione, per l’impianto termico e il climatizzatore dovrebbero invece essere ricomprese nelle spese di ristrutturazione, beneficiando di una detrazione al 50%.
Infine, il bonus mobili spetterebbe considerando un limite di spesa di 20.000 €, essendo due le unità immobiliari coinvolte, e sarebbe possibile fruire dell’ecobonus con riferimento alle spese sostenute per l’isolamento delle superfici disperdenti.
Nella propria risposta l’Agenzia evidenzia come il quarto comma dell’articolo 119, che disciplina il potenziamento al 110% degli interventi antisismici, non fa alcun riferimento, a differenza del primo comma per gli interventi di efficientamento energetico, alle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”.
Il che comporta che gli interventi antisismici devono essere realizzati, per poter beneficiare del 110%, su parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici residenziali unifamiliari.
Nel caso di specie l’edificio è costituito da due unità immobiliari distintamente accatastate, ma, pur essendo gli interventi antisismici realizzati su “parti comuni”, non sussistendo un condominio nella accezione civilistica poiché entrambe le unità sono di proprietà dello stesso soggetto, le relative spese non sono ammesse al superbonus (e di conseguenza non potrebbero beneficiare del 110% neppure quelle relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate sorprende perché, evidentemente, trascura la modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 alla lettera a) del comma 9 dell’articolo 119 che ha “equiparato” agli interventi realizzati dai condomìni quelli effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”: è palese come il caso esaminato rientri proprio in questa fattispecie.
La circostanza che, anche nel momento in cui affronta la spettanza del bonus mobili l’Agenzia faccia riferimento al limite di spesa di 10.000 € per unità immobiliare, essendo stato questo incrementato dalla legge di bilancio 2021 a 16.000 €, ci conferma che la risposta, nonostante sia stata pubblicata l’8 febbraio, non è aggiornata rispetto modifiche normative vecchie ormai di oltre un mese.
Considerando il fatto che la normativa in materia di agevolazioni edilizie è già sufficientemente complessa, è decisamente inopportuno che l’Agenzia delle Entrate generi ulteriore confusione con documenti di prassi che, poiché non aggiornati rispetto alle modifiche normative intervenute, possono “ingannare” coloro i quali li consultano (senza parlare dei malcapitati istanti): purtroppo nelle ultime settimane in materia di superbonus è già capitato parecchie volte.
9 Febbraio 2021 a 8:37
Vorrei fare presente che l’Agenzia non si è dimenticata di nulla. Se si guarda con attenzione l’oggetto della risposta dell’Agenzia, si noterà che è indicato “decreto Rilancio in vigore al 31 dicembre 2020”. Le modifiche normative a cui a fa riferimento chi scrive sono state per l’appunto introdotte con la legge di bilancio 2021, in vigore dall’1 gennaio 2021. La risposta dell’Agenzia è pertanto legata a questione analizzata prima della modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio 2021, come peraltro indicato dalla stessa Agenzia nell’oggetto della risposta. Altre risposte date dall’Agenzia da inizio anno riportano questa precisazione. Cordiali saluti.
13 Febbraio 2021 a 8:03
Mi permetta…ma che senso ha pubblicarle oggi???
9 Febbraio 2021 a 10:56
Ribadisco la mia posizione: non capisco il senso di pubblicare l’8 febbraio una risposta ad istanza di interpello in relazione ad una disciplina che è stata modificata in modo sostanziale. La circostanza che queste risposte creino solo confusione è dimostrata dalle diverse letture che sono state date alla risposta dagli articoli pubblicati su Il Sole 24 ORE, Eutekne.info e Fisco Oggi. Un interprete ha addirittura ipotizzato che il problema fosse il fatto che gli interventi sulle parti comune fossero realizzati dal comodatario.
9 Febbraio 2021 a 11:21
Il SuperBonus sarà “solo”, a mio avviso, la nuova frontiera per l’attività proessionale realtiva la contenzioso con ADE ( e MISE?) nei prossimi anni. Bene…ma non benissimo.
16 Febbraio 2021 a 23:46
Quello che crea ulteriore confusione è che, secondo AE, l’istante potrà eventualmente fruire del cd. sismabonus di cui al citato articolo 16, comma 1quinquies del decreto legge n. 63 del 2013. Ma è un controsenso visto che il comma 4 dell’
articolo 119 del decreto Rilancio eleva al 110% le detrazioni del sismabonus dai commi 1bis a 1septies del decreto legge n. 63 del 2013. Forse all’AE non sanno che il comma 1 quinquies è compreso tra il comma 1bis e 1septies? Qualcuno li informi!
23 Febbraio 2021 a 16:59
Sono d’accordo. Questa risposta con una lettura clamorosamente sbagliata del comma 4, esclude in un colpo solo le “case a schiera” e tutte le porzioni inserite in borghi e borghetti italiani, dalla possibilità di sistemarli con il SuperSismaBonus.
E’ vero che il comma 4 non fa riferimento al tipo di edificio ammesso al SuperSismaBonus, ma cosa c’entra?!? Esso fa esplicito e diretto rinvio alla normativa del SismaBonus ORDINARIO, innovando solo le percentuali di detrazione che per il SuperSismaBonus eleva e al 110%. Gravissimo errore che speriamo qualcuno corregga
11 Febbraio 2021 a 16:33
Salve, da quanto ho letto anche su altre fonti pare che il problema sia collegato al fatto che (riporto il testo dell’interpello) “il citato comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio -riferito agli interventi antisismici – a differenza del comma 1 del medesimo articolo119 – riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati – non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari chesiano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno».”
Il problema, secondo la risposta dell’agenzia, sarebbe collegato al fatto che il sismabonus è previsto solo per condomini e abitazioni unifamiliari. Non è quindi previsto per unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con ingresso autonomo.
11 Febbraio 2021 a 18:51
Buonasera Francesco, in realtà non è quello il problema. Il concetto di «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno» in effetti vale soltanto nell’ambito “energetico”, ma non preclude il fatto che l’edificio possa essere costituito in condominio. Nel caso in questione la problematica è che l’edificio è dotato di parti comuni sulle quali effettuare gli interventi antisismici (agevolabili in ogni caso con il sismabonus “tradizionale”), ma non è un condominio perchè il proprietario delle due unità è unico (e quindi non si potrebbe applicare il 110%): problematica superata con la legge di bilancio 2021 che ha “equiparato” ai condomini gli edifici fino a 4 unità anche se con unico proprietario.
13 Febbraio 2021 a 9:39
Buonasera,
personalmente sono stanco di veder identificata l’AE come un’entità che vive di vita propria: è fatta di persone che, a quanto pare, non sono all’altezza del loro compito, che hanno nomi e cognomi. Mi auguro vivamente che vengano rimossi dai loro incarichi, giusto per equiparare correttamente quello che rischiamo noi quando sbagliamo. E’ mai possibile che quando lo Stato (e quindi i suoi “dipendenti diretti”) sbaglia, non paga praticamente mai?
Mi auguro inizi, prima o poi (ma meglio prima), una “selezione gestita” di questi incapaci!
22 Febbraio 2021 a 18:27
Vi invito a leggere la risposta 121 che di fatto sconfessa quanto scritto nella 87