17 Settembre 2020

Superbonus: visto di conformità e asseverazioni

di Alessandro Carlesimo
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La scheda di FISCOPRATICO

Continuano a tenere banco tra gli operatori le varie misure di sostegno contenute nel Decreto Rilancio. Tra tutte, particolare enfasi è rivolta al superbonus di cui all’articolo 119.

L’agevolazione in questione è infatti tra le più incisive sul piano degli stimoli economici ed è sotto la lente di ingrandimento, essenzialmente, per due ragioni:

  • la prima, da ascriversi all’entità del beneficio spettante, pari al 110% della spesa sostenuta;
  • la seconda, legata alla limitata finestra temporale durante la quale è concessa l’agevolazione (01/07/2020 al 31/12/2021), circostanza che induce ad affrontare in tempi rapidi gli eventuali aspetti controversi applicabili alle fattispecie interessate dal bonus.

Il presente approfondimento si sofferma sulle incombenze connesse all’obbligo rilascio del visto di conformità, a cura dei dottori commercialisti e degli altri soggetti abilitati, e all’ elaborazione delle asseverazioni, rimesse ai professionisti incaricati della certificazione dei risultati degli interventi.

In via preliminare, torna utile ripercorrere sinteticamente la disciplina dell’incentivo, anche al fine comprendere la ratio legis ispiratrice dei suddetti adempimenti procedurali.

La norma introdotta si configura come una rivisitazione favorevole al contribuente delle detrazioni riconosciute in presenza degli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Il potenziamento delle detrazioni (in misura del 110% ed in cinque quote annuali) opera a condizione che sia eseguito almeno uno dei seguenti interventi “trainanti”:

  • isolamento termico degli involucri con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • realizzazione di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici.

L’attribuzione del bonus è inoltre subordinata al raggiungimento di obiettivi di efficientamento energetico e/o riduzione del rischio sismico, i quali devono essere opportunamente attestati da tecnici abilitati.

Altrettanto stringenti sono le condizioni soggettive che devono verificarsi affinché possa operare l’agevolazione.

In particolare, possono beneficiarvi i seguenti soggetti, detentori di immobili con categoria catastale diversa da A1, A8, A9:

  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, su un numero massimo di due unità immobiliari;
  • Condomini, con beneficio assegnabile anche ai detentori di immobili adibiti ad attività di impresa;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Istituti autonomi di case popolari;
  • Associazioni Onlus;
  • Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Considerata la difficoltà di districarsi tra i numerosi paletti imposti dalla normativa, il legislatore ha previsto l’intervento obbligatorio di alcune figure professionali chiamate a verificare ed attestare la sussistenza dei requisiti per la fruizione del beneficio.

In particolare, a presidio della spettanza delle agevolazioni, l’articolo 119, comma 11, dispone l’obbligo di acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti legittimanti la detrazione d’imposta, ivi compresa la verifica della presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

Tra le varie questioni rimaste aperte nelle more della conversione in legge del Decreto, emergevano perplessità in ordine alle ipotesi in cui risultasse obbligatorio il rilascio del suddetto visto.

A rigor di norma, infatti, l’apposizione del visto si renderebbe necessaria nel caso in cui il contribuente decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione a terzi, non anche in caso di detrazione in proprio delle spese.

Diversamente si era espresso il Direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione del 22 luglio avanti alla Commissione bicamerale di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sostenendo, invece, che il visto fosse necessario in ogni ipotesi di fruizione del bonus, dunque anche in presenza della “semplice” detrazione d’imposta in dichiarazione.

L’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 24/2020, ha corretto tale interpretazione, confermando che il visto di conformità è necessario esclusivamente laddove si opti per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.

Ulteriore aspetto degno di nota è quello relativo all’obbligo di asseverazione tecnica rilasciato dagli ingegneri, geometri e altri periti abilitati.

Nella prima versione del Decreto, il rilascio delle asseverazioni veniva richiesto in caso di opzione per lo sconto o cessione del credito corrispondente alla detrazione.

La Legge di conversione del D.L. (L.63/2020) ha riformulato il comma 13, prescrivendo, in ogni caso, le asseverazioni in parola.

L’oggetto di queste ultime asseverazioni consiste nell’accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Più in dettaglio, in caso di efficientamento energetico, occorrerà produrre le seguenti attestazioni:

  • Ape ante e post-intervento nella forma di dichiarazione asseverata, idoneo a dimostrare l’incremento del rendimento energetico, quantificabile in due classi energetiche (oppure una, ove non sia possibile conseguirne due);
  • Relazione di conformità ai requisiti tecnici richiesti e di congruità delle spese sostenute rispetto agli obiettivi di efficientamento sottesi gli interventi agevolati (una copia è trasmessa all’ Enea).

In caso invece di realizzazione di misure antisismiche, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico.

Le sopra descritte certificazioni possono essere rilasciate al termine dei lavori, oppure, a stato avanzamento lavori, i quali devono essere almeno due, di cui il primo riferibile ad almeno il 30% di completamento dell’opera.

Occorre prestare particolare attenzione alle asseverazioni in parola in quanto, di fatto, costituiscono il presupposto per l’esercizio dell’opzione per lo sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione: il provvedimento n. 283847/2020, Agenzia delle Entrate, prevede, infatti, che l’opzione possa essere esercitata “in relazione a ciascuno stato di avanzamento”.

Tale assunto, ad un’attenta analisi, è un corollario del fatto che l’opzione possa avvenire soltanto previa emissione del visto di conformità, il quale, a sua volta, può essere rilasciato solo una volta verificata della presenza delle asseverazioni necessarie.