Svalutazioni delle immobilizzazioni nella bozza del nuovo OIC 9
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariSecondo quanto previsto dal documento OIC 9, le immobilizzazioni che subiscono perdite di valore durevoli devono essere soggette a svalutazione da imputare nel conto economico dell’esercizio. La perdita durevole di valore è definita come la “diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile”. Pertanto, i due parametri sono il valore netto contabile (quindi costo storico al netto delle quote di ammortamento) ed il valore recuperabile, il quale è il maggiore tra il:
- valore equo (fair value), ridefinito, dalla bozza del nuovo OIC 9 pubblicata lo scorso 28 luglio, come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”;
- valore d’uso, pari al valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa. Per determinare tale valore, è necessario che l’organo amministrativo stimi i flussi finanziari attesi nell’arco di cinque anni.
Il metodo descritto si applica alle società di maggiori dimensioni, in quanto per i soggetti di minori dimensioni, come si vedrà più avanti, è previsto un metodo semplificato basato sulla capacità di ammortamento. Gli indicatori di potenziali perdite di valore, così come risultanti dalla bozza, sono i seguenti:
- significativa riduzione del valore di mercato del bene oggetto di esame, più elevata rispetto a quella generata dal passare del tempo o dall’utilizzo del bene;
- variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo;
- aumento nel corso dell’esercizio dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti, con effetto sul tasso di attualizzazione nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riduzione del valore equo;
- valore contabile delle attività nette della società superiore al loro fair value stimato;
- evidente obsolescenza o deterioramento fisico del bene;
- verifica nel corso dell’esercizio di significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure previsione che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono i seguenti casi:
- l’attività diviene inutilizzata;
- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene;
- piani di dismissione dell’attività prima della data prevista;
- ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione;
- dall’informativa interna deriva che l’andamento economico di un’attività è o sarà peggiore di quanto previsto.
In presenza di uno degli indicatori descritti, si potrebbe rendere opportuno verificare la necessità di rivedere la vita utile del bene, il criterio di ammortamento o il valore residuo, a prescindere dal fatto che poi la perdita sia effettivamente rilevata.
In merito alle scritture contabili, comuni a tutte le società (di grandi e di piccole dimensioni), il nuovo documento OIC prevede l’iscrizione della svalutazione nella voce di conto economico B)10.c “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”.
La contropartita è la voce dello stato patrimoniale in cui è iscritta l’immobilizzazione stessa.
Potrebbe accadere che negli esercizi successivi vengano meno le motivazioni della svalutazione, nel qual caso la bozza dell’OIC 9 prevede l’obbligo di ripristino. Contabilmente, il ripristino avviene come segue:
- nello stato patrimoniale si incrementa direttamente il valore dell’immobilizzazione;
- nel conto economico si iscrive la componente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”.
L’OIC 9 prevede regole semplificate per le imprese che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:
- numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore a 250;
- totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.
Per tali imprese la verifica della perdita durevole può basarsi sulla capacità di ammortamento, nel senso che è necessario verificare che i risultati reddituali prospettici dell’intera struttura produttiva siano in grado di sostenere l’investimento. L’assunto che sta alla base del ragionamento risiede nella presenza di un’unica unità generatrice dei flussi di cassa che coincide con l’intera azienda e sulla considerazione che i flussi di reddito tendono a coincidere con quelli di cassa, soprattutto se considerati in un arco temporale futuro in cui la variazione del capitale circolante netto non appare significativa. La capacità di ammortamento è definita come il margine che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Pertanto si ha una perdita durevole di valore quando il valore netto contabile delle immobilizzazioni è maggiore della capacità di ammortamento dei futuri esercizi.
In altre parole, quando il “margine” di profitto (flussi reddituali futuri dei prossimi cinque anni) non è in grado di coprire il valore netto contabile è necessario procedere con la svalutazione. Per la determinazione della capacità di ammortamento, la bozza del nuovo OIC 9, nell’appendice B, mostra che si deve tener conto dei ricavi attesi, dei costi attesi – fissi e variabili – connessi allo svolgimento dell’attività, e degli oneri finanziari (anche se questi ultimi non appaiono correlati all’utilizzo dell’attività in quanto di natura finanziaria).
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