Tardiva trasmissione della fattura elettronica non sanzionata
di EVOLUTIONFino la 30 giugno 2019 la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell’operazione:
- dal soggetto obbligato ad emetterla (cedente/prestatore) oppure
- per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario.
La trasmissione al SdI è effettuata con le seguenti modalità:
- posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
- servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l’app;
- sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Sebbene l’emissione, e quindi la trasmissione, della fattura debba essere contestuale alla cessione, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, in un primo momento è stato precisato che “si ritiene che il file fattura, … inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” (circolare AdE 13/E/2018).
Successivamente il D.L. 119/2018, all’articolo 10, ha stabilito, con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, l’attenuazione, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, dei soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente.
In particolare, è previsto che non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Le sanzioni sono, invece, contestabili, seppur ridotte al 20%, quando la fattura emessa tardivamente partecipa alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.
Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso – anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 – entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni, seppur in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva.
Resta impregiudicato il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.
Dal 1° luglio 2019 – ossia dal secondo semestre del prossimo anno – operano le nuove regole per l’emissione della fattura introdotte dal successivo articolo 11 del decreto (si veda l’articolo di domani).
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:
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