27 Febbraio 2019

Tassa libri sociali 2019 da versare entro il prossimo 18 marzo

di Alessandro Bonuzzi
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Entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) le società di capitali (Spa, Sapa e Srl), comprese quelle consortili, devono versare la tassa per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019.

Sono tenute all’adempimento anche le società in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali, allorché persista l’obbligo di vidimazione dei libri.

L’importo dovuto è stabilito in modo forfettario, non variando in funzione del numero di libri o delle pagine utilizzati, in ragione della misura del capitale sociale o del fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2019, ossia dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, la tassa ammonta a:

  • 309,87 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro.

Alla luce di quanto detto, due Srl con un capitale sociale di 50.000 euro scontano comunque entrambe il minor importo (309,87 euro), ancorché una delle due abbia deciso di tenere, oltre al libro delle assemblee e al libro del consiglio di amministrazione, anche il libro soci, oggi non più obbligatorio.

Eventuali modifiche alla misura del capitale sociale o del fondo di dotazione intervenute successivamente al 1° gennaio 2019 non hanno alcun effetto sull’ammontare della tassa dovuto. Pertanto, se in data 15 marzo 2019 i soci di una Spa deliberano un aumento di capitale sociale di 40.000 euro, divenendo così il capitale sociale pari a 520.000 euro, la tassa resta dovuta nella misura ridotta di 309,87 euro.

Il pagamento va effettuato mediante il modello F24 e può avvenire anche attraverso compensazione di crediti. I dati rilevanti da inserire nella delega sono:

  • il codice tributo 7085;
  • l’anno di riferimento 2019.

Invece, le società che si sono costituite dal 1° gennaio 2019 sono tenute al pagamento della tassa utilizzando il bollettino di c/c/p n. 6007 intestato all’Ufficio Operativo di Pescara, prima della presentazione del modello AA7/10.

Le società di capitali in essere dal 1° gennaio scorso, derivanti dalla trasformazione di società di persone, avendo già una partita Iva, possono assolvere la tassa mediante F24. È il caso, ad esempio, di una Snc la cui trasformazione in Srl è stata iscritta nel Registro imprese in data 1° gennaio 2019.

Il tema relativo all’omesso versamento è tutt’ora controverso. A parere dell’Agenzia delle entrate, nonché di alcune Camere di Commercio, il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non può essere inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972).

Diversamente, la dottrina è unanime nel ritenere che la sanzione applicabile all’omesso pagamento sia quella generale regolata dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, siccome:

  • da una parte, l’articolo 9, comma 3, D.P.R. 641/1972, che stabiliva una sanzione specifica per il mancato pagamento delle tasse annuali, è stato abrogato;
  • dall’altra, la circolare 23/E/1999 ha avuto modo di precisare che “il Titolo II del D.Lgs. 471, costituito dagli articoli 13, 14 e 15, disciplina unitariamente le violazioni in materia di riscossione dei tributi, precedentemente contemplate nelle singole leggi d’imposta”.

Sulla base di quest’ultimo orientamento, all’omesso versamento della tassa torna applicabile:

  • la sanzione pari al 30% dell’importo dovuto,
  • che però si riduce al 15% se il versamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni ed
  • è ulteriormente ridotta all’1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Oltre agli sconti previsti dall’articolo 13 D.Lgs. 471/1997 è possibile usufruire delle riduzioni da ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 471/1997). Sicché, ad esempio:

  • il ritardo di 1 giorno è punito con una sanzione pari allo 0,1% (1%/10);
  • il ritardo di 15 giorni e non superiore a 30 giorni è punito con una sanzione pari all’1,5% (15%/10);
  • il ritardo oltre i 30 giorni ma non oltre i 90 giorni è punito con una sanzione pari all’1,67% (15%/9);
  • il ritardo oltre i 90 giorni ma entro l’anno è punito con una sanzione pari al 3,75% (30%/8).
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