Tassa libri sociali 2019: termini e modalità di versamento
di Federica FurlaniEntro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato) i soggetti interessati devono effettuare il versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.
Sono obbligate al pagamento della tassa le società di capitali (Srl, SpA e Sapa), comprese quelle consortili, anche se si trovano in liquidazione volontaria.
Sono invece escluse dal versamento della tassa:
- le società di capitali fallite, in quanto i libri/registri devono essere vidimati dal giudice delegato senza spese;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- le imprese individuali;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice;
- i consorzi tra imprese che non abbiano assunto la forma di società consortili;
- gli enti non economici, le associazioni e le fondazioni di volontariato.
Ricordiamo che la vidimazione iniziale, attualmente, è prevista solo per i libri sociali obbligatori (articolo 2421 cod. civ.).
In particolare, si tratta dei seguenti libri e registri:
- libro dei soci,
- libro delle obbligazioni,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo,
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti,
- ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Queste scritture, pertanto, vanno numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio, mentre gli altri libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e quelli previsti dalle norme fiscali (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.) non devono essere vidimati. Per tali scritture contabili, l’unica formalità richiesta per il loro uso è rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.
Per i soggetti sopra indicati resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili, il cui ammontare prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine.
L’ammontare dipende dal capitale sociale/fondo di dotazione, essendo pari a:
- 309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di 516.456,90 euro,
- 516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Si evidenzia che la data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito, e quindi, per la tassa in scadenza, il 1° gennaio 2019.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, è necessario distinguere a seconda si tratta di prima o successiva annualità:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali” prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva. Quindi le società che si sono costituite dopo il 1° gennaio 2019 hanno già effettuato con queste modalità il versamento per il 2019.
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali“, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento (“2019”)
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
È possibile tuttavia ricorrere al ravvedimento operoso, applicando le seguenti sanzioni ridotte (oltre agli interessi di mora calcolati al tasso legale dello 0,8%):
- 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
- 1,67% se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
- 3,75% se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza;
- 4,29% se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza;
- 5% se la regolarizzazione avviene entro il termine di accertamento.