Un utile supporto potrà giungere anche dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione. Profili di incertezza, inoltre, sussistono anche in relazione all’opportunità/possibilità di optare per la tassazione anticipata anche per i vecchi trust. In questo caso, le situazioni che si potrebbero presentare sono molteplici. Si pensi, per fare un primo esempio, al caso del disponente che ha assoggettato a tassazione l’apporto e ha versato l’imposta di donazione proporzionale in quanto l’imponibile eccedeva le franchigie. In questo caso, l’opzione per la tassazione anticipata potrebbe essere tutto sommato abbastanza facile da gestire.
Si pensi, tuttavia, a casi diversi. Si ipotizzi, ad esempio, che il contribuente abbia versato l’imposta proporzionale, ma abbia, poi, proposto istanza di rimborso e abbia coltivato un contenzioso a seguito del silenzio diniego dell’Ufficio. L’esito del contenzioso potrebbe essere variabile. Potrebbe, infatti, accadere che il contribuente abbia perso il contenzioso e, quindi, ha effettivamente assolto l’imposta. In questo caso, la fattispecie potrebbe qualificarsi come la precedente.
Più incerto, invece, è il caso in cui il contribuente abbia vinto il contenzioso. Si potrebbe astrattamente ritenere (l’incertezza è d’obbligo) che visto che questi ha lottato e ha vinto, portando avanti le sue idee, la tassazione definitiva dovrà avvenire solamente alla fine.
Potrebbe, tuttavia, essere accaduto anche che il contribuente ha instaurato il contenzioso, ma che la lite è stata rottamata. Come si può gestire questo caso?
Un’ulteriore casistica, invero un po’ rara, è rappresentata dal caso in cui il contribuente non ha versato l’imposta e l’Ufficio, magari per disattenzione, non l’ha accertata.
L’ipotesi più frequente, tuttavia, sarà sicuramente quella del contribuente che ha liquidato l’imposta di donazione nella fase dispositiva dei beni, ma che non l’ha materialmente versata in quanto l’imponibile non superava le generose franchigie riconosciute dalla norma. Si potrebbe ritenere che, anche in questo caso, il prelievo possa essere avvenuto nella fase iniziale. Tuttavia, la questione appare più incerta, in quanto la norma riconosce al disponente la possibilità di “corrispondere” l’imposta in via anticipata e si deve, quindi, chiarire se la liquidazione anche mediante l’erosione di franchigie possa essere ricompresa nel concetto di “corrispondere”.
La scelta della tassazione anticipata, inoltre, dipenderà da altri aspetti. Infatti, la stessa risulta efficace qualora i beneficiari finali rientrino nella medesima categoria individuata in sede di atto ossia se i beneficiari finali coincidono con la categoria dei beneficiari attuali in sede di disposizione dei beni in trust.
Anche questa questione può essere suscettibile di varie interpretazioni.