Tassazione degli sportivi con “plafond” unico nel 2023
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon la recente risposta ad interpello n. 474/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione fiscale dei compensi percepiti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale non professionale. I chiarimenti si sono resi necessari per effetto dell’entrata in vigore, lo scorso 1.7.2023, della riforma dello sport di cui al D.Lgs. 36/2021, le cui novità impattano significativamente anche sugli aspetti fiscali dei compensi in questione. La decorrenza della riforma nel corso del periodo d’imposta 2023 comporta un accavallamento delle vecchie regole con le nuove, sia in relazione alla mutata qualifica reddituale dei redditi in questione, sia per la modifica intervenuta nell’importo della soglia di esenzione (passata da euro 10.000 a euro 15.000).
Con la “vecchia” normativa, applicabile fino allo scorso 30.6.2023, i redditi percepiti fino a tale data nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche e da collaborazioni amministrativo-gestionali erano collocati nella categoria residuale dei redditi diversi di cui all’articolo 67, Tuir, e segnatamente nella lett. m) di tale articolo, secondo cui costituiscono reddito, oltre ai compensi, anche le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di spesa erogati a favore di soggetti che svolgono le predette attività sportive e di collaborazione.
L’articolo 69, comma 2, Tuir, prevede una soglia di esenzione delle componenti reddituali in questione fino ad un importo massimo di euro 10.000 per ciascun periodo d’imposta. Per importi eccedenti tale soglia, la tassazione avviene con la ritenuta a titolo d’imposta del 23% per un importo di euro 20.658,20 (quindi fino ad euro 30.658,20 complessivi) e con una ritenuta a titolo d’acconto per la parte imponibile eccedente il predetto importo.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma dello sport, dall’1.7.2023 è stata abrogata la disposizione della lett. m) dell’articolo 67 Tuir, ed i redditi percepiti dai lavoratori sportivi possono essere inquadrati, in funzione del rapporto di lavoro instaurato, tra quelli di lavoro dipendente, assimilato o autonomo.
L’articolo 36, D.Lgs. 36/2021, si occupa del trattamento tributario dei redditi percepiti dai lavoratori sportivi, ed il comma 6 prevede che “i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000”. La soglia di esenzione tributaria ivi individuata prescinde dall’inquadramento civilistico del rapporto di lavoro dello sportivo dilettante, in quanto la norma si riferisce genericamente al trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo dilettantistico.
L’articolo 51, D.Lgs. 36/2021, prevede delle norme transitorie che disciplinano il passaggio tra la precedente norma e quella riformata. Il comma 1-bis, dell’articolo 51, D.Lgs. 36/2021, si occupa dei compensi percepiti dagli sportivi dilettanti nel 2023, stabilendo che per coloro che percepiscono sia compensi che costituiscono redditi diversi (fino al 30.6.2023), sia compensi rientranti nei redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo (dal 1.7.2023 al 31.12.2023), “l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di euro 15.000”. In buona sostanza, la norma in questione prevede che il nuovo limite di euro 15.000 sia unitario e applicabile per l’intero periodo d’imposta 2023, a prescindere dal differente inquadramento fiscale che tali redditi hanno nel corso dell’anno corrente. Nel caso oggetto dell’interpello un atleta dilettante ha percepito nel 2023 compensi per il periodo gennaio-giugno pari a euro 20.400 e per il periodo luglio-dicembre per euro 15.400. Nella risposta ad interpello n. 474/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la tassazione deve avvenire come segue: per i compensi erogati fino al 30.6.2023 è stata già “mangiata” la franchigia di euro 10.000 (la parte eccedente ha subito una ritenuta a titolo d’imposta), ragion per cui i compensi erogati nel secondo semestre fruiscono della soglia di esenzione residua per euro 5.000, mentre la parte eccedente sarà soggetta tassazione con le regole ordinarie dei redditi di lavoro. In tal modo, il contribuente può fruire dell’unitaria franchigia di euro 15.000 nel corso del 2023 secondo le regole dettate dall’articolo 51, D.Lgs. 36/2021.