Tassazione dei dividendi erogati dalla controllata tedesca
di Marco BargagliCome noto l’articolo 89, comma 2, Tuir prevede che gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società ed enti non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare.
Tale agevolazione si applica agli utili provenienti dalle società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, se non residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai nuovi criteri previsti dall’articolo 47-bis, comma 1, Tuir.
Attualmente, ad eccezione delle società o enti localizzati nell’ambito dell’Unione europea, ovvero nella zona ricompresa nello Spazio economico europeo ove vige un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, uno Stato o un territorio si può considerare a fiscalità privilegiata:
- nel caso in cui l’impresa o l’ente non residente sia sottoposto al controllo (ex articolo 167, comma 2, Tuir) da parte di un soggetto residente o localizzato in Italia, qualora siano assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia (ex articolo 167, comma 4, lett. a, Tuir);
- qualora non venga soddisfatto il requisito del controllo sopra illustrato, qualora il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Tale ultima disposizione ha l’evidente finalità di semplificare le procedure previste dalla normativa in quanto, in mancanza del controllo societario, potrebbero verificarsi particolari asimmetrie informative che complicherebbero il calcolo del carico fiscale effettivo.
Per individuare un regime fiscale privilegiato rileva anche l’eventuale fruizione di regimi speciali che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario, che prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile determinando una tassazione inferiore al 50% rispetto a quella domestica.
La tassazione integrale dei dividendi di provenienza paradisiaca può essere disapplicata dimostrando che, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, il contribuente non ha voluto perseguire l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 47-bis, comma 2, lett. b, Tuir).
Infine, gli utili provenienti dai soggetti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti, in quanto esclusi dalla formazione del reddito dell’impresa o dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare, a condizione che il soggetto non residente svolga, oltre frontiera, un’attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
In tale ipotesi, alla casa madre italiana sarà riconosciuto un credito d’imposta per le imposte assolte dall’impresa o ente partecipato sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili.
Una volta delineato l’ambito giuridico di riferimento previsto in tema di tassazione transfrontaliera dei dividendi di fonte estera, occorre effettuare una mirata analisi riferita alle modalità di tassazione previste nella particolare ipotesi di distribuzione dei dividendi provenienti da parte di una controllata di diritto tedesco, con particolare riferimento alle disposizioni sancite a livello convenzionale.
Sul punto, l’articolo 24 della Convenzione internazionale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, riferito alle regole di tassazione dei dividendi, prevede che:
- se un residente della Repubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nella Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito;
- sono esclusi dalla base imponibile delle imposte italiane i redditi derivanti dalla percezione dei dividendi pagati ad una società, diversa da una società di persone, residente in Italia da parte di una società residente nella Repubblica federale di Germania, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25% dalla società italiana.
Tali principi sono stati confermati anche dalla suprema Corte di cassazione con la recente sentenza n. 30140/2019, pubblicata in data 20.11.2019.
La vicenda ha preso le mosse dall’emissione di specifici atti impositivi con i quali l’Ufficio finanziario aveva contestato al contribuente di non aver dichiarato e assoggettato ad imposizione, ai sensi dell’articolo 89, comma 2, Tuir il 5% del dividendo versato dalla consolidata estera residente in Germania, della quale possedeva l’intero pacchetto azionario.
Il giudice d’appello, confermando la decisione assunta in primo grado, aveva affermato che la Convenzione internazionale non contempla la doppia imposizione economica ma solo quella giuridica, esclusa, nel caso di specie, dalla circostanza che il dividendo in questione non era stato tassato – in uscita – anche in Germania, dove non aveva subito alcuna ritenuta fiscale in applicazione della direttiva comunitaria.
Di contro, secondo la ricorrente, la norma pattizia doveva essere interpretata, anche alla stregua del modello di Convenzione Ocse e del relativo Commentario agli articolo 23A e 23B di quest’ultimo, come comprensiva anche della doppia imposizione economica internazionale (ovvero la duplice tassazione – ad opera di imposte analoghe – da parte di due Stati, della medesima capacità economica in capo a due soggetti distinti) e, in particolare, della c.d. “imposizione economica a catena” che si verifica qualora i beneficiari dei dividendi siano società che, a loro volta, distribuiscono dividendi.
Quindi, l’esenzione dall’imposizione in Italia del dividendo in entrata, prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, capoverso b) della Convenzione internazionale, avrebbe la funzione anche di evitare il concretizzarsi della doppia tassazione della medesima ricchezza da parte di due Stati diversi.
Secondo gli Ermellini, che hanno accolto la tesi del contribuente, l’interpretazione letterale delle disposizioni convenzionali fa ritenere che l’esclusione dalla base imponibile delle imposte italiane dei redditi derivanti dai dividendi pagati ad una società residente della Repubblica italiana, da parte di una società residente della Repubblica federale di Germania, il cui capitale sociale è direttamente detenuto per almeno il 25% dalla società italiana, è espressa in termini incondizionati e non risulta correlata all’ipotetico ulteriore presupposto della doppia imposizione giuridica, nella specie della contemporanea imposizione alla fonte sugli stessi dividendi da parte dello Stato tedesco.
In conclusione, i Supremi giudici hanno chiarito che l’esclusione convenzionale dalla base imponibile disposta dal richiamato articolo 24, paragrafo 2, capoverso b), della Convenzione stipulata tra l’Italia e la Germania, ratificata dalla L. 459/1992, prevale sulla residuale imposizione domestica del 5% dei dividendi distribuiti nei confronti della società controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall’articolo 89 Tuir.