Tassazione dei dividendi: regime transitorio per le riserve di utili pregressi
di Marco BargagliCome noto, l’articolo 1, commi da 999 a 1006, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, ha introdotto importanti novità in tema di tassazione dei dividendi.
Il legislatore ha così inteso rendere uniforme l’imposizione gravante sugli utili di “natura qualificata e non qualificata” delle persone fisiche non imprenditori, prevedendo, in ogni caso, l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%.
In buona sostanza, ai redditi di capitale derivanti dal possesso di partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota nella misura del 26%, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate, mediante l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell’imposta sostitutiva.
La citata Legge di bilancio 2018 ha così modificato alcune disposizioni dell’articolo 47 Tuir, che individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad Ires e dei proventi assimilati e dell’articolo 27 D.P.R. 600/1973 in materia di ritenute sui dividendi.
Tuttavia giova ricordare che per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 1, comma 1006, della medesima L. 205/2017, è stata anche prevista una specifica disciplina transitoria in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, aventi ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, si continuano ad applicare le norme previste dal D.M. 26.05.2017.
Sullo specifico punto, interessanti chiarimenti sono intervenuti da parte dell’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 56/E/2019, avente proprio ad oggetto “l’applicazione del regime transitorio alle delibere di utili adottate entro il 31 dicembre 2017”.
Il caso prospettato dalla società istante riguardava la distribuzione dell’utile prodotto nell’anno 2010, deliberata nel 2016, con erogazione ai soci prevista entro il 2018.
Dopo avere illustrato l’assetto normativo di riferimento, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, maturati fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
In particolare si ricorda che la tassazione nella misura del 40%, applicabile agli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, è stata elevata al 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ex articolo 1, comma 1, D.M. 02.04.2008).
Successivamente, la misura del 49,72% è stata elevata al 58,14% (decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017), con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Una volta delineato l’excursus normativo di riferimento l’Agenzia delle entrate, nella citata R.M. 56/E/2019 ha ricordato che, nonostante la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” si può ritenere, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in rassegna, che il regime transitorio trovi altresì applicazione per gli utili distribuiti sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017 anche se, nel caso di specie, l’erogazione ai soci è prevista nel corso del 2018.
Infatti per garantire la corretta applicazione del citato regime transitorio occorre, in particolare, che la società emittente tenga separata evidenza delle riserve di utili prodotti:
- fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nel periodo compreso dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
A tal fine, conclude l’Agenzia delle entrate, la società ne darà separata evidenza nel “Prospetto del capitale e delle riserve” del quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali, ai sensi di quanto previsto nei citati decreti ministeriali.
Di conseguenza, nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati deliberati fino al 31 dicembre 2022, dovrà essere data separata indicazione degli utili distribuiti in relazione a ciascun periodo di maturazione.