Tassazione dei piloti e del personale di bordo
di Ennio VialCon il sopraggiungere della scadenza dei dichiarativi si pone, come ogni anno, il problema di valutare i criteri di tassazione dei piloti e del personale di bordo di aerei che, pur essendo fiscalmente residenti in Italia, lavorano per una compagnia estera.
L’articolo 3, Tuir, prevede che le persone fisiche residenti sono tassate sui redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati solamente sul reddito prodotto in Italia. Possiamo, quindi, già affermare che, il lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia sarà tassato sia sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, sia su quello prodotto all’estero.
Si pensi al caso di Tizio, fiscalmente residente in Italia, che lavora per una compagnia aerea tedesca.
Tizio, pilota di aerei internazionali, percepisce 100.000 euro all’anno che scontano tassazione in Germania, ma che dovranno concorrere a tassazione, stando alla normativa interna italiana, anche in Italia. L’Italia poi riconoscerà, a mente dell’articolo 165 Tuir, un credito per le imposte pagate in Germania, salvo migliori previsioni contenute nella convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Germania.
Sul punto, il Modello OCSE 2017 si discosta dalle precedenti versioni. Esaminiamo, dapprima, la versione presente nel Modello 2014, per poi evidenziarne le evoluzioni. Questo perché, anche se è stato pubblicato il nuovo modello di Convenzione OCSE 2017, la maggior parte delle Convenzioni già in vigore stipulate dall’Italia si rifanno al modello 2014.
Il par. 3, articolo 15, Modello OCSE 2014, con riferimento ai piloti di aereo (senza considerare l’equipaggio a bordo di navi) prevede che, in deroga alle disposizioni ordinarie, lo stipendio conseguito in relazione ad una attività di lavoro dipendente svolta a bordo di un aereo, che opera nel traffico internazionale, può essere tassata nel Paese contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell’impresa.
La disposizione Convenzionale, pertanto, non limita la potestà impositiva esclusivamente ad uno dei due Stati.
Stando alle indicazioni del par. 3, articolo 15, Modello OCSE 2014, un pilota non residente in Italia, che vola per una compagnia italiana per voli di traffico internazionale, dovrà, pertanto, tassare il proprio stipendio in Italia, quale Paese della compagnia, ma anche nel Paese in cui risiede. Si crea un fenomeno di doppia imposizione che viene mitigato dal credito di imposta o dalla eventuale esenzione del reddito prodotto all’estero. Lo stesso ragionamento vale per il pilota residente in Italia che lavora, sempre in traffico internazionale, per una compagnia estera. In analogia a quanto indicato poco fa, il pilota sarà tassato sia nel Paese in cui ha sede la compagnia, sia in Italia (paese di residenza del lavoratore), in quanto manca l’avverbio soltanto.
Il par. 3, dell’articolo 15, è stato modificato nel Modello OCSE 2017. È ora previsto che gli stipendi conseguiti da un lavoratore dipendente, residente di uno Stato contraente, in relazione ad una attività in qualità di membro dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile, svolta a bordo della nave o dell’aereo che opera nel traffico internazionale (diverso dal caso in cui il veicolo operi solamente all’interno dell’altro Stato contraente), sarà tassabile solamente nel primo Paese, ossia nel Paese di residenza del lavoratore.
Il Commentario OCSE 2017, al par. 9, evidenzia come, rispetto al passato, sia stata scelta la via della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore. Lo scopo è stato quello di semplificare gli adempimenti agli equipaggi evitando la tassazione concorrente dei due Paesi.
In sostanza, la tassazione è riservata al Paese di residenza fiscale del pilota, eccezion fatta per il caso in cui lo stesso è impegnato in voli all’interno dell’altro Paese.
Con il Modello OCSE 2017 è mutata, infatti, anche la definizione di traffico internazionale contenuta nell’articolo 3, par. 1, lett. e).
Una precisazione va fatta anche in relazione alla definizione di “traffico internazionale”.
In base all’articolo 3, par. 1, lett. e), modello OCSE 2014, il termine “international traffic” indica qualsiasi trasporto attraverso una nave od un aereo effettuato da una impresa che ha la sede della direzione effettiva in uno dei due Paesi contraenti, tranne quando la nave o l’aereo è utilizzato esclusivamente tra due posti dell’altro Paese contraente. In sostanza, questa formulazione esclude dal concetto di “traffico internazionale” i voli svolti per una compagnia di un terzo Paese.
Il Modello OCSE nella versione 2017 prevede, invece, che “the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State”.
La nuova definizione consente l’applicazione dell’articolo 15, par. 3, ad un residente che consegue reddito come pilota di aereo di una compagnia di un Paese terzo.
Come evidenziato nel punto 9.2 del Commentario, sarebbe risultato ingiusto riservare la potestà impositiva nel Paese di residenza del pilota, nel caso in cui l’attività sia svolta a bordo di un aereo che opera esclusivamente all’interno dell’altro Paese contraente.
In questo caso troveranno applicazione le previsioni ordinarie del par. 1 e 2, dell’articolo 15.