Tassazione delle criptovalute e Legge di bilancio 2023 – parte seconda
di Greta PopolizioProseguiamo nella disamina delle novità normative in tema di tassazione delle cripto-attività, dopo l’analisi avviata con il precedente contributo.
Viene esteso il cd. regime del risparmio amministrato anche alle cripto-attività; si tratta di un regime opzionale che prevede, tra l’altro, l’obbligo di applicazione della imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze imponibili a carico degli operatori non finanziari, di cui alle lettere i) e i- bis), dell’articolo 3, comma 5, D.Lgs. 231/2007, ossia ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.
In tema di monitoraggio fiscale, l’obbligo di segnalazione all’Anagrafe tributaria di operazioni da e verso l’estero per importi superiori a 5.000 euro, già previsto anche per i trasferimenti di valute virtuali viene ora ampliato anche alla più vasta categoria delle cripto-attività e, dal punto di vista soggettivo, esteso ai prestatori di servizi di portafoglio digitali – cd. wallet.
Per quanto attiene gli obblighi dichiarativi a carico del contribuente, da adempiersi mediante compilazione del quadro RW, accanto agli “investimenti detenuti all’estero” ed alle “attività estere di natura finanziaria”, vengono ora assoggettati a monitoraggio le “cripto-attività”.
È interessante notare come in relazione a questa nuova categoria monitorata non vi sia alcun riferimento di tipo territoriale. È probabile che l’intenzione del legislatore sia stata quella di prescindere dalle indagini sulla residenza fiscale dei soggetti che forniscono i servizi di detenzione e utilizzo di cripto-attività, tra cui wallet ed exchange, ed obbligare il contribuente ad una totale disclosure su qualunque tipo di cripto-attività, ovunque e comunque detenuta.
Tuttavia una tale formulazione normativa, data la vastità della potenziale portata applicativa, necessiterà obbligatoriamente di ulteriori specificazioni ed indicazioni.
Si pensi che tra le cripto-attività possono essere ricompresi anche i cd. Non-Fungible Token -NFT, che attribuiscono ai possessori i più diversi tipi di diritto o le più disparate prerogative soggettive, spesso nemmeno quantificabili economicamente.
È infine prevista una sorta di sanatoria delle violazioni dell’obblighi dichiarativi delle cripto-attività detenute al 31.12.2021.
La regolarizzazione andrà effettuata mediante un apposito modello dichiarativo -che verrà approvato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate- ed avrà un costo diversificato a seconda che le cripto-attività detenute abbiano o non abbiano generato redditi imponibili.
Per le violazioni dei soli obblighi di monitoraggio la disclosure costerà al contribuente lo 0,5% per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate, a titolo di sanzione.
In caso anche di redditi non tassati, il costo sarà del 3,5% del valore dell’attività a titolo di imposta sostitutiva oltre allo 0,5% a titolo di sanzione. Non sono ancora stabiliti i periodi “coperti” dalla sanatoria (si presume saranno quelli per i quali risulteranno pendenti i termini di accertamento) così come i termini entro cui procedere, alla cui definizione viene demandata l’Agenzia delle Entrate.
Per quanto attiene i soggetti Ires viene introdotto il comma 3-bis all’articolo 110 Tuir, secondo il quale “in deroga alle norme degli articoli precedenti del presente capo e ai commi da 1 a 1-ter, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico”.
Si tratta fondamentalmente di una disposizione derogatoria indirizzata ai soggetti Ias Adopter, motivata evidentemente dalla considerazione della forte volatilità ed incertezza cui sono soggetti alcuni tipi di cripto valute o cripto attività in genere.
Le disposizioni della Legge di Bilancio 2023 si presentano sicuramente come un tentativo di inquadramento normativo, per lo più a fini fiscali, del fenomeno della finanza digitale e tuttavia prevedibilmente si scontrerà con la oggettiva difficoltà di “etichettare”, definire e quantificare i numerosi strumenti nei quali si esplica; basti pensare che ancora non abbiamo una definizione legislativa di “cripto-attività”.
6 Dicembre 2022 a 10:43
col termine cripto attviità di fatto hanno creato una confusione inaudita. specialmente per gli NFT questi sono utilizzati e scambiati coi fini più disparati e vanno a generare ipotesi impositive distinte e ben individuate dal fine o meno lucrativo. La gatta frettolosa fa i gattini ciechi… e questo ne è un esempio