26 Luglio 2024

Tassazione e monitoraggio delle collezioni detenute all’estero

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La detenzione di opere d’arte e, in generale, di collezioni detenute all’estero da parte di persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sono oggetto di monitoraggio nel quadro RW. Alle persone fisiche si aggiungono anche altri soggetti e precisamente le società semplici, le associazioni professionali ed i trust assimilati ad enti non commerciali. Ovviamente, questi compilano il modello redditi Enti non commerciali, mentre le società semplici e le associazioni professionali compilano il modello Redditi società di persone.

Il monitoraggio fiscale è sempre dovuto, a meno che non si tratti di beni privi di valore che non rappresentano in alcun modo una forma di investimento. In altre parole, non è richiesto il monitoraggio fiscale in relazione a dei quadri acquistati per qualche centinaio di euro in un supermercato o in un negozio di arredamento.

Quest’anno il monitoraggio diventa più complesso in quanto il quadro W ha fatto capolino nel modello 730, per cui il contribuente che presenta il modello 730 non ha più la possibilità di monitorare i propri investimenti all’estero inviando il quadro RW, avvalendosi del Modello Redditi unitamente al relativo frontespizio.

Il monitoraggio di un’opera d’arte avviene al costo storico, qualora lo stesso sia debitamente documentato, oppure, in subordine, al valore di mercato opportunamente (ma non necessariamente) periziato. Le opere d’arte non scontano né Ivie né Ivafe.

Altro tema è quello della tassazione di eventuali redditi connessi alla detenzione dell’opera d’arte. Trattandosi di opere d’arte e di collezioni detenute da privati, le stesse possono determinare materia imponibile. Ad esempio, il presupposto impositivo può sorgere in occasione della cessione, nel caso in cui sia intervenuta una valorizzazione dell’opera o della collezione e l’operazione non possa quindi essere qualificata come una mera dismissione patrimoniale.

Non entriamo, ora, in questo spinoso tema non disciplinato a livello normativo e al momento gestito solamente a livello di orientamenti giurisprudenziali.

In questa sede ci preme, invece, rilevare quale sia la territorialità ai fini della tassazione di queste cessioni di opere. In altre parole, sul presupposto, da verificare caso per caso, che la cessione sia soggetta a tassazione, si tratta di verificare se detta cessione sia da soggettare a tassazione nel paese in cui le opere si trovano (nel nostro caso nel paese estero) oppure solamente in Italia, paese di residenza del proprietario, oppure in entrambi i paesi. In quest’ultimo caso l’Italia dovrà concedere un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.

Ebbene, a livello convenzionale le plusvalenze derivanti dalla cessione di opere d’arte rientrano nella categoria residuale dell’articolo 13, paragrafo 5, modello Ocse 2017, a mente del quale le plusvalenze sono soggette a tassazione esclusivamente nel paese del venditore. La presenza, pertanto, di una convenzione conforme al modello Ocse sarà utile per escludere la potestà in positiva del Paese in cui si trovano le opere riservando la stessa esclusivamente all’Italia, Paese di residenza del collezionista.

Un mondo particolare, tuttavia, è quello delle opere d’arte rientranti nell’alveo delle criptoattività (c.d. NFT arte). Questi investimenti, come chiarito anche dalla circolare n. 30/E/2023, fino al 2022 non erano oggetto di monitoraggio. Diversamente, a partire dal 2023, il monitoraggio è sempre dovuto anche per tali investimenti patrimoniali, a prescindere dal loro ammontare. Il monitoraggio si accompagna inoltre al pagamento della imposta sulle criptoattività pari al 2 per mille.

Sotto il profilo reddituale, inoltre, salvo alcune eccezioni, la cessione di queste criptoattività ricade nel calderone della plusvalenza delle criptoattività prevista dall’articolo 67, comma 1, lett. c sexies), Tuir. Ferma quindi l’applicazione di una modestissima franchigia di euro 2.000, la plusvalenza sarà soggetta alla tassazione sostitutiva del 26%.

Questi e molti altri aspetti verranno approfonditi nel corso “Fiscalità dell’arte e delle collezioni” in programma il prossimo 7.11.2024.