6 Luglio 2020

Tassazione “ibrida” per i diritti d’autore dei forfettari

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

I diritti d’autore connessi con l’attività svolta da un contribuente in regime forfettario mantengono le proprie modalità di determinazione del reddito imponibile (tassazione con riduzione del 25% ovvero del 40%, a seconda dell’età del percipiente) ma vengono assoggettati all’imposta sostitutiva.

Le istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2020 confermano tale impostazione già anticipata dalla circolare 9/E/2019 e della risposta ad interpello 517/2019.

 

Il trattamento dei diritti d’autore

In merito ai diritti d’autore si esprime la circolare 9/E/2019, il documento di riferimento per il trattamento del regime forfettario.

Il primo aspetto esaminato riguarda la rilevanza o meno dei proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore al fine della verifica della soglia di 65.000 euro relativa ai ricavi o compensi incassati nel corso del periodo d’imposta, per verificare la permanenza o meno del contribuente nel regime (ricordando che il superamento di tale soglia comporta la fuoriuscita dal periodo d’imposta successivo quello di superamento stesso).

Sul punto l’Agenzia osserva che, data la peculiare natura dei predetti redditi, gli stessi concorrono alla verifica del limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, circostanza che è ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. Quindi i diritti d’autore conseguiti, ad esempio, da un medico per una pubblicazione su una rivista del settore saranno certamente rilevanti, mentre non si dovrà tenere conto dei diritti d’autore conseguiti per la pubblicazione di una ricetta su una rivista di cucina.

Il secondo aspetto considerato riguarda il trattamento di tali proventi.

Qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), Tuir, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal comma 8 del successivo articolo 54.

Quindi, da una parte essi potrebbero rilevare per la verifica del limite dimensionale dell’attività al fine di poter permanere all’interno del regime, dall’altra essi mantengono le proprie regole di tassazione.

In particolare, leggendo il citato documento di prassi, pareva lecito concludere che questi proventi avrebbero dovuto essere assoggettati ad Irpef.

Sul punto consta la posizione espressa dall’Amministrazione Finanziaria nella risposta ad interpello n. 517 del 12 dicembre 2019, secondo la quale i proventi a titolo di diritti d’autore conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto:

  • sono ridotti del 25% (o del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni), ai sensi del comma 8 dell’articolo 54 Tuir,
  • tale importo è cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario al fine di applicare l’imposta sostitutiva.

Quindi, i diritti d’autore mantengono la propria modalità di determinazione dell’importo tassabile, ma poi vengono assoggettati all’imposta sostitutiva propria del regime forfettario.

Le indicazioni delle istruzioni

Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione del modello Redditi 2020 si ottiene conferma di questo modello di tassazione “ibrido” per tali proventi.

Il quadro LM (la cui sezione seconda è dedicata appunto alla tassazione dei redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario) è rimasto pressoché inalterato nella propria struttura, ma presenta una novità: nella sezione II, nei righi da LM22 ad LM27, è prevista una nuova colonna 4 ove indicare gli eventuali compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività, da assoggettare ad imposta sostitutiva con gli specifici coefficienti di abbattimento previsti dall’articolo 54, comma 8, Tuir.

Come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione della colonna 5 del rigo LM22, i diritti d’autore saranno decurtati della propria misura (25% o 40%), ma non subiscono l’ulteriore decurtazione forfettaria del 22% prevista per gli altri compensi percepiti nell’ambito delle attività professionali.