27 Settembre 2016

Tassazione dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia

di Federica Furlani
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All’atto della cessazione del rapporto di agenzia, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente una indennità di fine mandato, la cui disciplina è regolata in parte dall’articolo 1751 cod. civ. e più concretamente, per quanto riguarda ammontare e corresponsione, dagli accordi economici di categoria (A.E.C.) relativi ai diversi settori (commercio, industria, piccola e media industria, artigianato).

Questi ultimi stabiliscono che l’indennità è costituita da tre componenti.

  1. Indennità di risoluzione del rapporto.

Totalmente a carico delle ditte mandanti, deve essere accantonata annualmente presso l’Enasarco in apposito Fondo – denominato F.I.R.R. – (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto). Essa compete sia in caso di dimissioni da parte dell’agente, che in caso di disdetta da parte del preponente (purché non sia dovuta a colpa grave dell’agente, quale ritenzione indebita, concorrenza sleale, violazione del vincolo di esclusiva) e anche se non c’è stato alcun incremento di clientela o fatturato.

  1. Indennità suppletiva di clientela.

Tale indennità è prevista nel caso in cui il vincolo contrattuale si sciolga su iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, ovvero in caso di dimissioni dell’agente dovute a sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco. Anche per tale emolumento non è necessario che vi sia stato incremento di clientela o fatturato.

  1. Indennità meritocratica.

Tale indennità, aggiuntiva rispetto alle precedenti, è riconosciuta quando sono sostanzialmente rispettati i criteri di cui all’articolo 1751 cod. civ., e cioè l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi. L’indennità meritocratica spetta in misura non superiore alla differenza tra la somma delle due indennità di cui ai punti precedenti ed il valore massimo di cui al 3° comma dell’articolo 1751 cod. civ. (un anno medio provvisionale calcolato sugli ultimi cinque anni).

Mentre il reddito che deriva dall’attività svolta dall’agente è qualificato reddito di impresa, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all’articolo 2195 cod. civ., le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche, compresi gli acconti e le anticipazioni,  ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. a), del Tuir non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, ma per espressa previsione dell’articolo 53, comma 2, lett. e), Tuir, sono considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della loro tassazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del Tuir tali redditi sono soggetti a tassazione separata salvo la facoltà per l’agente di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi (barratura colonna 7 sez. I quadro RM Unico PF). Su tale indennità deve essere applicata, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, una ritenuta del 20%.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di attività di agenzia svolta da una società di persone: l’indennità percepita dalla società non costituisce infatti reddito di impresa ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett. a) Tuir, ma reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell’anno di percezione, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella risoluzione n. 105/E/2005, la ritenuta del 20% deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone.

Volendo pertanto inquadrare il trattamento fiscale in capo all’agente – persona fisica o società di persone – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, si evidenzia che:

  • i fini dell’imposta sul valore aggiunto, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972;
  • ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa e va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. d), del Tuir;
  • al momento della liquidazione dell’indennità viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%;
  • l’agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria;
  • deve essere compilato il quadro RM del modello Unico PF.

Quando invece le indennità sono percepite da un soggetto costituito come società di capitali sono componenti positive di reddito d’impresa da rilevare secondo il principio di competenza economica e pertanto:

  • sono assoggettate ad Ires;
  • non deve essere applicata la ritenuta d’acconto del 20%;
  • non possono essere assoggettate a tassazione separata.
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