14 Ottobre 2024

Tassazione preliminare con registro non superiore al definitivo

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

La tassazione, ai fini dell’imposta sul registro, del contratto preliminare di compravendita immobiliare non può eccedere l’imposta dovuta sul successivo atto di trasferimento del bene. Inoltre, la previsione nel preliminare del pagamento di una caparra (o di un acconto escluso da Iva) comporta, in ogni caso, l’applicazione dell’imposta proporzionale dello 0,5%. È quanto emerge dalle modifiche apportate alla nota all’articolo 10, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, a seguito del D.Lgs. 139/2024 (attuativo della riforma fiscale) con decorrenza dal prossimo 1.1.2025.

Allo stato attuale, la tassazione del contratto preliminare, ai fini dell’imposta di registro, avviene con il pagamento dell’imposta fissa di euro 200 per la sua registrazione, e dell’eventuale pagamento dell’imposta proporzionale in presenza di somme di denaro corrisposte dal promissario acquirente. In particolare, la citata nota all’articolo 10, della Tariffa, stabilisce che, se il contratto preliminare prevede il pagamento di:

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