Tax Control Framework: definiti i requisiti e i compiti dei certificatori
di Guido DonedduSandro PittiniSottoscritto dalla Ragioneria dello Stato il regolamento che definisce i requisiti ed i compiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax Control Framework (“TCF”). Il regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), D.Lgs. 221/2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo» il quale, modificando l’articolo 4, D.Lgs. 128/2015, con l’aggiunta del comma 1-bis, stabilisce che il TCF debba essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di professionisti indipendenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel regolamento e che risultino iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Centrali le competenze e le capacità professionali che il professionista dovrà possedere, al fine di poter svolgere l’incarico di certificatore del TCF, definite dall’articolo 2 del regolamento.
A tal riguardo, il Ministero dell’Economia e della Finanza, l’Agenzia delle entrate ed i Consigli Nazionali degli ordini interessati individueranno congiuntamente le modalità e i percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione del possesso dei requisiti. Le competenze richieste includeranno una approfondita conoscenza in materia di sistemi di controllo interno, di gestione dei rischi, nonché dei principi contabili applicabili nei periodi coperti dalla certificazione al soggetto incaricante e di diritto tributario.
Tra i principali requisiti che il professionista incaricato deve possedere vi è l’indipendenza, declinata nel divieto di accettare l’incarico qualora esistano dei rapporti di parentela (così come esplicati in dettaglio all’articolo 4. del regolamento attuativo) tra il professionista incaricato e il soggetto incaricante, nel divieto di svolgere servizi professionali che possano influenzare il processo decisionale del soggetto incaricante, e, da ultimo, nel divieto di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e di controllo del soggetto conferente l’incarico, delle sue controllate, delle sue controllanti o di quelle sottoposte a comune controllo.
Rientra tra le cause ostative all’accettazione dell’incarico di certificatore, l’aver reso servizi funzionali all’elaborazione del TCF, ovvero aver ricoperto ruoli di responsabilità in tale ambito; ciò al fine di escludere del tutto la sussistenza di rischi di autoriesame. Tale causa ostativa si estende anche ad altri professionisti legati da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato alla certificazione.
L’incarico per la certificazione può essere conferito al professionista per un massimo di 3 volte consecutive, fatta salva la possibilità di conferire un nuovo incarico trascorsi 6 anni dalla sottoscrizione dell’ultima certificazione. Durante questo periodo, il professionista non potrà neppure collaborare con il certificatore che gli subentra.
La certificazione rilasciata dal professionista avrà una validità triennale e andrà aggiornata alla scadenza, con obbligo di conservazione dell’originale a cura di entrambe le parti. Qualora, nel periodo di validità della certificazione, intervengano modifiche organizzative tali da richiedere il complessivo aggiornamento del TCF, sarà necessario ottenere una nuova certificazione prima della scadenza del triennio.