28 Novembre 2022

Tax credit accumulo energia rinnovabile: regole per inviare l’istanza

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili può essere presentata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023.

A stabilirlo è il provvedimento n. 382045 dell’11.10.2022 del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, il modello da utilizzare per la trasmissione della richiesta.

Il tax credit in esame è stato introdotto dall’articolo 1, comma 812, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), secondo il quale “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022, un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014”.

Con il successivo Decreto 6 maggio 2022, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sono state definite le modalità attuative per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti normativamente previsti.

In base al Decreto ministeriale 6 maggio 2022:

  • ai fini del riconoscimento del tax credit, le persone fisiche che hanno sostenuto, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, le spese oggetto dell’agevolazione, devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate in cui indicare l’importo della spesa;
  • il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese;
  • il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute (l’eventuale ammontare del tax credit non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi);
  • l’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo.

Come anticipato, le regole per l’invio dell’istanza di riconoscimento del beneficio sono state dettate dal provvedimento n. 382045 dell’11.10.2022 a firma del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del quale l’istanza:

  • può essere presentata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023;
  • deve essere trasmessa esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione di chi ha trasmesso l’stanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Nello stesso periodo in cui va trasmessa l’istanza è possibile:

  • inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa (l’ultima istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate);
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato (in tal caso deve essere utilizzato lo stesso modello previsto per la presentazione dell’istanza, barrando la relativa casella).

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa (che, come anticipato, è pari a 3 milioni di euro per il 2022), con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza, deve essere comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente.

Tale percentuale è ottenuta sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate (3 milioni di euro) e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle spese agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Si segnala, infine, che la norma istitutiva del credito d’imposta (cfr. articolo 1, comma 812, L. 234/2021 – Legge di bilancio 2022), nel definire l’ambito di applicazione dell’agevolazione, fa espresso riferimento al meccanismo del c.d. “scambio sul posto” di cui all’articolo 25-bis D.L. 91/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014).

A tal proposito si ricorda che lo scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente, per alcune tipologie di impianto, di compensare le partite di energia immessa in rete in una determinata ora con quelle dell’energia elettrica prelevata dalla stessa rete in un’altra ora e può essere applicato in alternativa al regime di vendita dell’energia elettrica.

Secondo quanto previsto dall’articolo 25-bis D.L. 91/2014 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Delibera 612/2014/R/eel ha provveduto alla revisione della disciplina sullo scambio sul posto, modificando il Testo Integrato Scambio sul Posto (TISP) e il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), con decorrenza dal 1° gennaio 2015.