Tax credit edicole 2021: presentazione domande entro il 30 settembre
di Clara PolletSimone DimitriLa Legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 806 a 809, L. 145/2018), con l’intento di aiutare un settore economico in profonda difficoltà, ha introdotto un credito d’imposta dedicato alle edicole, a valere inizialmente per gli anni 2019 e 2020.
Con il D.P.C.M. 31.05.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, sono state in seguito dettate le relative disposizioni attuative.
Gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici posso richiedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 806, L. 145/2018, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove viene svolta la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate da apposito decreto.
L’agevolazione è destinata anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.
Il credito d’imposta, previsto nella misura massima di 2.000 euro per l’anno 2019, è stato innalzato a 4.000 euro dall’anno 2020. Dallo scorso anno, inoltre, il credito spetta anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita potendo, inoltre, esser parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
L’articolo 1, comma 609 della Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato il tax credit edicole anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Inoltre, l’articolo 67, comma 8 del Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) ha ulteriormente ampliato l’ambito oggettivo dell’agevolazione: per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta può essere parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e dispositivi Pos.
I soggetti beneficiari possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. Gli stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti (articolo 2 D.P.C.M. 31.05.2019):
- sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello spazio economico europeo (SEE);
- residenza fiscale in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- utilizzo, per i punti vendita esclusivi, del codice di classificazione Ateco 47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – di cui al Registro delle imprese;
- utilizzo, per le imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita, del codice di classificazione Ateco 82.99.20 – Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste – quale attività primaria.
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati per i locali in cui si esercita l’attività, nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (Imu);
- tassa per i servizi indivisibili (Tasi);
- canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap);
- tassa sui rifiuti (Tari);
- spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (Iva);
- servizi di fornitura di energia elettrica;
- servizi telefonici e di collegamento ad Internet;
- spese per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici;
- l’acquisto o il noleggio di dispositivi Pos.
Le imprese che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica, utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per l’anno 2021 la “finestra temporale” per l’invio delle domande è fissata tra il 1° ed il 30 settembre 2021, utilizzando la procedura telematica disponibile nell’area riservata del portale “impresainungiorno.gov.it”.
L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito, con il relativo importo spettante, viene approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria e pubblicato sul sito istituzione del Dipartimento entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito si utilizza, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 107/E/2019.