Tax credit fondazioni di origine bancaria: la percentuale per il 2019
di Gennaro NapolitanoLa percentuale in base alla quale deve essere determinato il credito d’imposta spettante per l’anno 2019 alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al Fondo Unico Nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2019, è pari al 46,40%. A stabilirlo è il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2019.
Nell’ambito della normativa del comparto no profit, gli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) dettano la disciplina dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), il cui stabile finanziamento è assicurato attraverso l’istituzione del Fondo Unico Nazionale (FUN) alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB) di cui D.Lgs. 153/1999, ed amministrato dall’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) in conformità alle norme dello stesso D.Lgs. 117/2017.
In particolare, ciascuna fondazione di origine bancaria è tenuta a destinare ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l’avanzo dell’esercizio meno l’accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l’importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettere c) e d), D.Lgs. 153/1999. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio. Le fondazioni, inoltre, sono tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall’ONC e possono in ogni caso versare allo stesso fondo contributi volontari.
Il comma 6 dell’articolo 62 D.Lgs. 117/2017 prevede che, a decorrere dal 2018, per le somme che vengono versate al Fondo Unico Nazionale, alle fondazioni di origine bancaria è riconosciuto annualmente un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta in esame sono state adottate con il D.M. 04.05.2018 (adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), il cui articolo 3, comma 1, stabilisce espressamente che, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le fondazioni di origine bancaria devono effettuare i versamenti al Fondo Unico Nazionale entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Entro il 20 novembre, poi, l’Organismo nazionale di controllo deve trasmettere all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l’elenco delle fondazioni per le quali lo stesso ONC ha preventivamente verificato l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi.
Entro trenta giorni dalla trasmissione dell’elenco, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei versamenti al FUN comunicati dall’Organismo Nazionale di Controllo, rende nota annualmente, con provvedimento direttoriale, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta. Entro lo stesso termine, l’Agenzia comunica a ciascuna fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’ONC, l’ammontare del credito spettante a ciascuna fondazione.
Pertanto, con il provvedimento dello scorso 3 dicembre, l’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2019 (10 milioni di euro) e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN entro il 31 ottobre 2019 (21.548.551,92 euro), ha stabilito che la percentuale in base alla quale è determinato l’ammontare del credito d’imposta spettante a ciascuna FOB per l’anno 2019 è pari al 46,40%.
Il tax credit è utilizzabile solo in compensazione, nei limiti dell’importo riconosciuto, presentando il modello F24 esclusivamente mediante servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di compensabilità previsti dall’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dall’articolo 34 L. 388/2000.
Per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “6893” (istituito con la risoluzione AdE 101/E/2018).
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Il credito d’imposta, inoltre, può essere ceduto dalle fondazioni finanziatrici, in esenzione dall’imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti cod. civ. e dopo che l’Agenzia delle entrate abbia determinato la percentuale di riconoscimento dell’agevolazione, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. Dell’avvenuta cessione è data comunicazione all’Organismo Nazionale di Controllo.