Telefisco 2019: i chiarimenti in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Numerosi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate nella giornata di ieri, nel corso del consueto appuntamento annuale con Telefisco, alcuni dei quali lasciano tuttavia abbastanza perplessi.
Ci si riferisce, principalmente, ad alcune precisazioni offerte con riferimento alla c.d. “pace fiscale”, la quale, come noto, prevede nove diverse misure a favore dei contribuenti, che vanno dalla definizione alle liti pendenti alla rottamazione delle cartelle, alle quali è stato successivamente aggiunto, dalla Legge di bilancio 2019, il c.d. “saldo e stralcio delle cartelle”.
Nell’ambito dell’incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini della definizione delle liti pendenti, per poter beneficiare del pagamento del 90% del valore della controversia, sia necessario verificare la data di costituzione in giudizio del ricorrente, la quale deve essere precedente all’entrata in vigore del D.L. 119/2018 (24 ottobre 2018).
Tale chiarimento, non adeguatamente motivato, non trova tuttavia supporto nella lettera della norma, che, a tal fine, non individua alcun specifico requisito temporale.
Altre precisazioni riguardano poi la determinazione del reddito d’impresa, e soprattutto il noto principio di derivazione rafforzata (per quanto riguarda, invece, le perdite d’impresa sia rinvia all’apposito contributo pubblicato in data odierna).
Nello specifico, il quesito sottoposto all’Agenzia delle entrate si concentra sulle disposizioni fiscali che disciplinano lo scomputo del valore delle aree occupate dal costo complessivo dei fabbricati strumentali, individuando le percentuali del 20% e del 30% per i fabbricati industriali.
Tali disposizioni, ove riconducibili a criteri di classificazione, avrebbero potuto infatti non trovare più applicazione nell’ambito delle società chiamate ad applicare il principio di derivazione rafforzata.
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle entrate, le norme in esame devono essere più correttamente ricondotte alle disposizioni che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione, pur non essendo inserite tra le norme del Tuir.
Si è quindi di conseguenza ritenuto che i limiti di cui all’articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006 debbano continuare a trovare applicazione, nonostante l’introduzione del principio di derivazione rafforzata.
Oltre alla corretta determinazione del reddito d’impresa, un gran numero di quesiti è stato poi riservato ai temi della fatturazione elettronica e al regime forfettario, con riferimento al quale, però, non sono stati forniti alcuni chiarimenti fortemente attesi.
Con riferimento alla fatturazione elettronica l’Agenzia delle entrate ha ricordato che, dal 1° gennaio 2019, la cessione di carburante deve essere sempre documentata da fattura elettronica, anche se il pagamento avviene con strumenti tracciabili, rendendosi tra l’altro sempre necessario conservare le ricevute di pagamento.
A differenza di quanto previsto per le schede carburante, invece, per le fatture elettroniche non è richiesta l’indicazione della targa del veicolo ai fini Iva; tuttavia, ove utile ai fini di altre imposte, la targa potrà essere comunque indicata nel campo “AltriDatiGestionali”.
Anche per gli acquisti di carburante effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018, se la cessione è avvenuta senza emissione della fattura con indicazione della targa e non è stata compilata la scheda carburante, il costo è comunque deducibile e l’Iva è detraibile se il pagamento è avvenuto con gli strumenti tracciabili previsti.
Un chiarimento importante riguarda poi le modalità di emissione della fattura accompagnatoria. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che la fattura accompagnatoria può essere soltanto elettronica: tuttavia il contribuente può ricorrere alla fatturazione differita e far accompagnare dunque i beni dal documento di trasporto o da altro documento idoneo.