Tempistiche perentorie per lo Iap in itinere
di Luigi ScappiniLa CTR di Bari, con la sentenza n. 1961/VI/2018 ha precisato come il termine biennale di cui all’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004, concesso per potere acquisire i requisiti richiesti per essere qualificato come Iap ha natura perentoria e non ordinatoria.
Come noto, lo Iap, imprenditore agricolo professionale, rappresenta, insieme al coltivatore diretto, una delle figure professionali operanti nel settore agricolo intorno alla quale il Legislatore sia civilistico sia fiscale ha delineato un sistema di norme agevolative e derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.
Tra queste, sicuramente posizione preminente riveste l’agevolazione di cui all’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, convertito con L. 25/2010, per effetto della quale è previsto un carico fiscale in ipotesi di compravendita di fondi rustici ridotto rispetto alle ordinarie previsioni.
L’imprenditore agricolo professionale
Lo Iap rappresenta una figura professionale introdotta, come anticipato, con l’articolo 1 D.Lgs. 99/2004; decreto che di fatto rappresenta una sorta di chiusura del percorso iniziato nel 2001 a mezzo della L. 57/2001 e sviluppatosi con l’emanazione di 3 decreti legislativi (D.Lgs. 226, 227 e 228/2001), di cui il secondo recentemente abrogato per effetto dell’introduzione del “Testo unico in materia forestale e filiere forestali” (il D.Lgs. 34/2018).
La figura dello Iap si pone in alternativa e non in antitesi rispetto a quella storica del coltivatore diretto; infatti, se quest’ultimo è colui che con il proprio lavoro e con quello del nucleo familiare è in grado di coprire almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo richiesto dall’estensione aziendale, al contrario lo Iap riveste un ruolo organizzativo.
Ai fini della qualifica è espressamente richiesto il rispetto di tre requisiti.
Il primo è individuato nelle conoscenze tecniche necessarie; il secondo requisito è di natura temporale in quanto viene richiesto che l’aspirante Iap dedichi la maggior parte del proprio tempo lavorativo (percentuale abbattuta al 25% quando l’imprenditore opera nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 Regolamento CE 1257/1999), all’attività agricola. In questo caso, ai fini della verifica, le Regioni predispongono delle tabelle di conversione che, in funzione della superficie e della coltura o allevamento dichiarati stabiliscono quante ore devono essere mediamente dedicate all’attività. Il parametro è rispettato quando da tale conversione risulta che l’imprenditore dedica almeno la metà delle ore derivanti dal monte ore di un contratto collettivo nazionale previsto per i lavoratori agricoli.
Infine, ultimo parametro da rispettare è quello reddituale; infatti almeno il 50% del reddito da lavoro complessivo (anche in questo caso ridotto al 25% per chi opera nelle zone di cui al Regolamento UE sopra richiamato) deve derivare dall’attività agricola esercitata. In questo caso le Regioni adottano parametri valutativi differenti basati, in certi casi, sul valore della produzione ai fini Irap, in altri sulla dichiarazione dei redditi presentata.
L’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004 introduce una figura particolare di Iap, il cosiddetto Iap in itinere, ossia colui che, pur non in possesso dei requisiti, abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si sia iscritto all’apposita gestione dell’Inps.
Tale soggetto potrà comunque richiedere le agevolazioni previste e riconosciute agli Iap, fermo restando tuttavia l’obbligo previsto, sempre dal comma 5-ter, di risultare, nel termine di 24 mesi (salvo diverso termine stabilito dalle singole Regioni) dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento, “in possesso dei requisiti … , pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti.”.
Tale termine deve leggersi in senso perentorio e non meramente ordinario in quanto, come evidenziato dalla CTR di Bari “la ratio legis di promozione del compendio unico quale fattore di redditività dell’azienda agraria sarebbe delusa se il beneficio fiscale potesse permanere si ne die in capo a soggetto privo di qualifica imprenditoriale agricola, sicché l’istanza di riconoscimento di tale qualifica deve essere contestuale all’atto di acquisto fondiario, onde far decorrere il termine biennale di accertamento; come dimostra l’impiego normativo della congiunzione “nonché”, l’iscrizione previdenziale è requisito non alternativo, ma concorrente (Cass. n. 9843 del 19/04/2017)”.