Tempo di crisi: il conferimento “abbellisce” il bilancio
di Ennio VialVita Pozzi
Il conferimento d’azienda o ramo d’azienda è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della stessa.
L’operazione in esame consente di “abbellire” il bilancio della società conferente ma anche quello della conferitaria la quale, sussistendone i presupposti civilistici, si vede iscrivere il valore dei beni aziendali ad un valore incrementato con conseguente evidenziazione di un maggiore patrimonio netto.
Una società maggiormente capitalizzata può reperire più agevolmente i finanziamenti (si pensi ai quozienti introdotti da Basilea), può emettere, con minori difficoltà di collocamento, prestiti obbligazionari e si presenta, in ogni caso, meglio sul mercato di riferimento.
L’incremento dei valori nel bilancio della società conferitaria è possibile nell’ipotesi di conferimento in sospensione di imposta ex art. 176 del TUIR; in tale fattispecie è possibile evidenziare i maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali nella società conferitaria pur in un regime di neutralità fiscale.
In questo modo, i beni oggetto del conferimento vengono rivalutati dando luogo ad un doppio binario civilistico e fiscale del quale dovrà essere dato conto nel quadro RV della dichiarazione dei redditi.
È evidente – lo ribadiamo – che una rivalutazione dei valori di bilancio permette di ottenere un incremento del proprio patrimonio netto, un miglioramento dei propri ratios patrimoniali e conseguentemente un miglioramento del proprio rating creditizio utile ai fini della disciplina di Basilea.
Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che il conferimento beneficia della neutralità fiscale solo se conferimento di azienda. Quid iuris nel caso di conferimento di immobili?
La questione è stata affrontata anche dal Parere n. 52 del 15 dicembre 2005 del Comitato Consultivo norme antielusive. Si ricorda come il citato Comitato, che aveva il compito di emettere pareri su richieste dei contribuenti, è stato soppresso in base alle disposizioni del D.L. 223 del 2006.
In quell’occasione il comitato ha affermato che il conferimento di immobili, effettuato a valori di mercato, con l’effetto di incrementare il proprio patrimonio netto iscrivendo la partecipazione ricevuta a valori reali, non è operazione elusiva.
La società precisa di voler adottare “la formula tecnica del conferimento al solo fine di assecondare le regole della c.d. Basilea 2, appalesando nel proprio bilancio le attività relative al ramo immobiliare a valori correnti, senza ricevere per converso alcun beneficio in termini fiscali, ed ottenendo un incremento del proprio patrimonio netto. Pertanto la forma tecnica prescelta, non apportando alcun beneficio in termini fiscali, risponderebbe esclusivamente ad esigenze di carattere patrimoniale e finanziario.”
Infatti, se l’operazione ha per oggetto un conferimento di immobili gli stessi non sono qualificati come azienda. Di conseguenza, non potendosi applicare l’art. 176 (relativo ad un azienda o ramo d’azienda) né l’art. 175 del TUIR, il conferimento in esame è equiparato ad una cessione, ex art. 9 per cui le plusvalenze sono immediatamente tassabili.
Si propone il seguente esempio. Ipotizziamo che sia la società conferente Alfa che la società conferitaria Beta siano due società a responsabilità limitata. Ipotizziamo inoltre che la società Alfa decida di conferire l’azienda nella società Beta; in tal modo la società Alfa si trasforma da società operativa a holding che detiene partecipazioni. Eventualmente conserva anche il compendio immobiliare per proteggerlo dall’attività operativa.
La società Alfa ha iscritto in bilancio l’azienda per 100; tale valore è sia il valore contabile che il valore fiscale. Il patrimonio netto ammonta a 100.
La società Beta, anch’essa operativa, detiene un’azienda al valore civilistico/fiscale di 50. Il patrimonio netto ammonta a 50.
Si supponga di conferire l’azienda di Alfa al valore di 300. Si evidenzia come il valore di 300 non possa essere fittizio ma deve essere periziato da un esperto che sarà nominato dalle parti in ipotesi di Srl oppure dal Tribunale nel conferimento in una società per azioni.
Ipotizziamo che il conferimento sia effettuato senza affrancare i maggior valori civilistici (c.d. doppio binario).
Analizziamo la situazione patrimoniale post conferimento.
La società Alfa iscriverà in bilancio il valore della partecipazione a 300; il costo fiscalmente riconosciuto rimane 100. Nel patrimonio netto si iscrive una riserva da conferimento pari a 200.
La società Beta iscrive l’azienda ricevuta al valore di 300 (il costo fiscalmente riconosciuto è pari a 100). La precedenza azienda sarà iscritta sempre a 50. Il patrimonio netto della stessa sarà pari a 350.
L’operazione in esame consente quindi di migliorare la situazione patrimoniale della società beneficiaria che incrementa notevolmente il patrimonio netto e può iscrivere in bilancio il valore corrente dell’azienda ricevuta.
L’affrancamento dei maggiori valori è possibile ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 del Tuir nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato realizzato il conferimento o in quello successivo; tuttavia, persa questa opportunità si ripresenta di tanto in tanto l’opportunità di riallineare i disallineamenti esistenti.