25 Marzo 2016

Tempo di spesometro … anche per gli esonerati

di Eleonora PallanteLuigi Scappini
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È incontrovertibile come uno dei problemi italiani consiste nella burocratizzazione che comporta, da un lato, poca velocità nell’adeguarsi al mercato e, dall’altro, una penalizzazione in termini di carichi adempitivi per il contribuente.

Nonostante lo sbandierato intento del Legislatore di semplificare la “vita burocratica” delle imprese, questo spesso non accade, ne è un esempio lampante il cosiddetto spesometro, se analizzato in ragione del mondo agricolo.

Ma andiamo per gradi e ricordiamo come questo adempimento sia stato introdotto con l’articolo 21, D.L. 78/2010, e consiste nell’obbligo, per i soggetti passivi Iva,  di comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente al cedente o prestatore superino la soglia di 3.000 euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di 3.600 euro, comprensive dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Scopo di tale adempimento è, come affermato nella Relazione illustrativa di accompagnamento, quello di contrastare le frodi Iva, dal momento che i dati messi a disposizione dal contribuente, tramite il modello, permettono un monitoraggio capillare.

L’adempimento, tuttavia, proprio in ragione di tale ratio, non compete a tutti i soggetti e, originariamente, tra i “graziati”, vi erano anche i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.

Del resto, tali soggetti sono operatori minimali, se è vero che per essere in regime di esonero è necessario aver realizzato nel corso dell’anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedere di realizzare, un volume di affari non superiore 7.000 euro costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli rientranti nella Prima parte della Tabella A), allegata al D.P.R. 633/1972.

Si ricorda come il regime di esonero consiste nella dispensa dal versamento dell’Iva, nonché dagli ordinari adempimenti connessi.

E proprio in ragione di queste semplificazioni, stona la successiva previsione di cui all’articolo 36, comma 8-bis, D.L. n. 179/2012, con cui viene introdotto l’obbligo per i produttori agricoli in regime di esonero di adempiere anch’essi allo spesometro.

Il modello di comunicazione per l’anno 2015 deve essere presentato, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, in via telematica, all’Agenzia delle entrate nel termine del:

  • 11 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione Iva mensile e
  • 20 aprile 2016 per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA trimestrale.

Tale termine del 20 aprile è quello cui devono fare riferimento anche gli agricoltori “esonerati”.

 

Infine, si osserva che, attesa la previsione che esclude dall’obbligo dell’emissione della certificazione fiscale le cessioni di prodotti agricoli di cui all’elenco contenuto nella Tabella A), Parte I, allegata al decreto Iva a favore di consumatori finali, è di tutta evidenza come l’obbligo di invio dello spesometro da parte dei soggetti in regime di esonero, appare controproducente o per meglio dire un adempimento che di fatto rende superflue le agevolazioni previste, aggiungiamo, a sistema.