17 Novembre 2021

Termine di decadenza di 8 anni per i soli crediti inesistenti

di Angelo Ginex
Scarica in PDF

In tema di compensazione di crediti fiscali da parte del contribuente, l’applicazione del termine di decadenza di 8 anni, previsto dall’articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008, presuppone l’utilizzo non già di un mero credito “non spettante”, bensì di un credito “inesistente”, per tale ultimo dovendo intendersi – anche ai sensi dell’articolo 13, comma 5, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo (il credito che non è, cioè, “reale”) e la cui inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis D.P.R. 633/1972.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 34444, depositata ieri 16 novembre.

Continua a leggere gli articoli dell’archivio di Euroconference News, abbonati subito!
Grazie all'abbonamento
Hai accesso all'archivio completo con tutti gli articoli di Euroconference News
Hai la possibilità di effettuare il download in pdf di tutti gli articoli di Euroconference News
Accedi a Euroconference in Diretta il servizio di aggiornamento settimanale (in differita)
Ricevi ogni mattina la newsletter direttamente sulla tua casella di posta
9,99 + IVAal mese
Abbonamento mensile
con fatturazione mensile
8,99 + IVAal mese
Promozione primo anno
con fatturazione anticipata
Rinnovo automatico a prezzo di listino
Scarica il PDF di questo articolo
Scarica il Quotidiano in PDF