Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione Iva
di Federica FurlaniLa conversione in legge (L. 96/2017) della Manovra correttiva (D.L. 50/2017) ha confermato la modifica all’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, stabilendone la decorrenza.
Ricordiamo che la norma in questione disciplina l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva “ordinaria” (rispetto alle detrazioni “speciali” relative a particolari settori di attività): ne definisce il momento in cui sorge, il termine entro cui può essere esercitato, le limitazioni e le esclusioni.
Completano il quadro normativo sulla detrazione i successivi articoli 19-bis, 19-bis.1, 19-bis.2 e 19-ter.
Nella nuova formulazione dell’articolo 19, continua ad essere previsto che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge per il cessionario o il committente nel momento in cui l’imposta diviene esigibile per il cedente o prestatore, che coincide, di regola, con quello di effettuazione dell’operazione di cui all’articolo 6 D.P.R. 633/1972, ovvero, in linea generale:
- consegna/spedizione, per i beni mobili;
- stipula dell’atto, per i beni immobili;
- pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- emissione della fattura anticipata.
La novità risiede nel termine entro il quale l’acquirente di beni e/o il committente dei servizi può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva a credito: tale termine è stato infatti più che dimezzato, anticipandolo alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (al posto del riferimento alla dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).
Resta in ogni caso fermo il riferimento “alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. La misura della detrazione prescinde, pertanto, dalle condizioni esistenti nel momento in cui viene esercitato il diritto stesso, restando detta misura ancorata unicamente al momento in cui è sorto il diritto alla detrazione. Così, se nell’anno in cui è stato effettuato l’acquisto, il pro-rata era pari all’80%, la relativa detrazione spetta in tale misura anche se viene operata in un anno successivo, in cui la percentuale di detrazione è scesa, ad esempio, al 60% (C.M. 328/E/1997).
Logica conseguenza della novità del termine massimo di esercizio della detrazione è stato l’aggiornamento del termine di annotazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali previsto dall’articolo 25 D.P.R. 633/1972: esse andranno annotate nel registro Iva degli acquisti “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Evidenziamo peraltro che la C.M. 328/E/1997 ha precisato che “Per quanto riguarda la registrazione delle fatture e gli altri documenti ora menzionati, la legge non subordina l’esercizio del diritto di detrazione al rispetto di tale adempimento formale. L’obbligo della registrazione di detti documenti, al pari di tutti gli altri adempimenti contabili, continua, perciò, a sussistere per le esigenze che si ricollegano all’accertamento del tributo”; di conseguenza, l’annotazione delle operazioni passive nel registro degli acquisti non è condizione sostanziale per l’esercizio della detrazione.
In sede di conversione del D.L. 50/2017 è stato, infine, aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2, con il quale è stata risolta la problematica relativa al regolamento del periodo transitorio, prevedendo che le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture e bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.