6 Maggio 2019

Termine per trasmettere informazioni aggiuntive non rispettato: rimborso Iva ammesso

di Marco Peirolo
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La Corte di giustizia UE, con sentenza del 2 maggio 2019, relativa alla causa C-133/18 (Sea Chefs Cruise Services), ha esaminato un aspetto specifico della gestione delle istanze di rimborso da parte dello Stato membro al cui interno sono stati effettuati gli acquisti di beni/servizi per i quali viene chiesta la restituzione dell’imposta da parte dell’acquirente di altro Stato membro.

Il tema affrontato è se il termine mensile, previsto dall’articolo 20, par. 2, Direttiva n. 2008/9/CE, abbia natura decadenziale, nel qual caso la sua inosservanza da parte dell’istante comporta l’automatico diniego del rimborso.

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