9 Febbraio 2018

Nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto

di EVOLUTION
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Nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza il nuovo termine di registrazione delle fatture di acquisto anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2018.

Il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri.

Un tale obiettivo è conseguito mediante l’attribuzione al documento di acquisto:

  • del “numero di protocollo” di corrispondenza all’atto della ricezione e
  • del “numero progressivo Iva” all’atto della registrazione.

Peraltro, non è necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro Iva coincida con il numero di protocollo di ricezione. L’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento e i dati registrati nei due registri.

Ne consegue che dal registro del protocollo di arrivo si deve poter agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro Iva degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si deve poter risalire al numero di protocollo di arrivo.

Una delle modifiche più rilevanti recate dal D.L. 50/2017 è quella che è intervenuta sul termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione del comma 1 dell’articolo 25, le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La modifica si è resa necessaria per adeguare l’adempimento dell’annotazione al mutato termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta (ex articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.

Al riguardo era stato evidenziato che il nuovo termine di registrazione non è del tutto allineato con quello della nuova detrazione.

Infatti, se, da una parte, la registrazione della fattura d’acquisto può essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione del documento e con riferimento al medesimo anno, dall’altra, la detrazione va fatta valere al più tardi nella dichiarazione dell’anno di effettuazione dell’operazione, sicché – interpretando l’accezione “ricezione della fattura” come data in cui la fattura è pervenuta – l’obbligo di annotazione poteva “scadere” dopo rispetto al diritto di detrazione.

Si pensi al caso in cui, in relazione a un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura sia pervenuta solo a gennaio 2018:

  • il termine per la detrazione sarebbe scaduto il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
  • il termine per la registrazione sarebbe scaduto il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).

L’incoerenza è stata superata dalla circolare AdE 1/E/2018 la quale ha fornito i seguenti chiarimenti.

Atteso che secondo i giudici unionali, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, ossia:

  • l’effettuazione dell’operazione e
  • il possesso di una valida fattura d’acquisto,

il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (formale) del possesso di una valida fattura.

In altri termini, è da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. E tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Pertanto, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018) e la relativa Iva potrà essere detratta sempre entro la stessa data; si badi che qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro Iva 2018 degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018.

Resta comunque ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si ricorda, infine, che le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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