Termini di emissione della fattura elettronica per servizi
di Clara PolletSimone DimitriAi fini della determinazione del reddito di impresa di competenza i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. La norma di riferimento è l’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir.
Alla fine del periodo di imposta occorre quindi rilevare per competenza i ricavi per prestazioni di servizi ultimate, per le quali non sia ancora stata emessa fattura.
I termini per emettere una fattura sono diversi dai termini di competenza dei ricavi.
È da sottolineare infatti che ai fini Iva l’effettuazione dell’operazione, è determinata ai sensi dell’articolo 6, D.P.R. 633/1972 che, in particolare al comma 3, recita: “Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese”.
Se, anteriormente al pagamento del corrispettivo, o indipendentemente da esso, viene emessa fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
L’Iva relativa alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate e l’imposta è versata dopo essere confluita nella liquidazione Iva di riferimento.
Nei rapporti con l’estero le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (ossia le prestazioni di servizi generici), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater (relative ai servizi in deroga) e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi descritti, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime.
A partire dal 1° luglio 2019, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g-bis, D.P.R. 633/1972 occorre indicare in fattura la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
La fattura immediata è emessa (inviata al SdI) entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi del citato articolo 6.
In deroga, per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura differita, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
L’Agenzia delle entrate torna sui termini di emissione delle fatture per prestazioni di servizi, con la risposta n. 528 del 16 dicembre 2019, ribadendo che non è corretto parlare di fatturazione differita “se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione. Si è, invece, in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file (cfr. la risposta ad interpello n. 389 del 24 settembre 2019). La fattura va, quindi, trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura”.
Nel caso in cui sia stata emessa una fattura per prestazioni di servizi in data 31 dicembre 2019, la trasmissione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2020 per non incorrere in sanzioni. L’emissione della fattura in data 15 gennaio 2020 comporta, invece, l’applicazione di sanzioni.
La mancata emissione della fattura nel termine predetto, cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1), derivante dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, comporta in particolare l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto), ossia, per ciascuna violazione:
- a) “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato” con un minimo di 500 euro (comma 1, primo periodo e comma 4);
- b) “da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (comma 1, ultimo periodo).