Termini per l’impugnazione
di EVOLUTIONIn riferimento alle sentenze relative ad un processo tributario sono previsti due termini di impugnazione, uno breve e l’altro lungo.
Il termine breve di impugnazione, disciplinato dall’articolo 51, comma 1, D.Lgs. 546/1992, è di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione della sentenza ad istanza di parte. Tale notificazione può avvenire mediante:
- ufficiale giudiziario;
- spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
- consegna diretta possibile solo nei confronti delle Agenzie fiscali e degli Enti locali, ma non dell’Agente della riscossione o di altri enti, quali, ad esempio, i Consorzi di bonifica.
Viene inoltre previsto, ai sensi dell’ex articolo 38, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che le parti hanno l’onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti, depositando in segreteria nei successivi 30 giorni: l’originale o la copia autentica dell’originale notificato; ovvero, la copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta; la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento. La segreteria rilascia la ricevuta attestante l’avvenuto deposito e la inserisce nel fascicolo d’ufficio.
La notifica può avvenire anche a mezzo PEC. Invece, ai sensi dell’ex articolo 16, commi 3 e 4, D.Lgs. 546/1992, l’Ente impositore, l’Agente della riscossione o l’Ente locale possono provvedere alla notificazione della sentenza mediante:
- ufficiale giudiziario;
- spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
- messo comunale o messo speciale autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.
La sentenza deve essere notificata al soggetto che ha acquisito la qualità di parte nel processo nel domicilio eletto, o, in mancanza di ciò, nella residenza o sede dichiarata all’atto della costituzione in giudizio.
Tale soggetto può essere rappresentato da:
- la parte;
- il difensore della parte munito di procura;
- il soggetto munito di delega anche orale, che consegni l’atto all’ufficiale giudiziario.
- Il termine lungo di impugnazione opera in caso di mancata (o irrituale) notificazione della sentenza ex articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992.
In riferimento al termine lungo di impugnazione, invece, sono state apportate delle modifiche alla norma citata dalla L. 69/2009, prevedendo un arco temporale di 6 mesi con riferimento ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009.
Per entrambi i termini la sospensione feriale dell’impugnazione, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 742/1969, ricade nel periodo 1° agosto – 31 agosto. Così, nel caso in cui il termine breve scada nel mese di agosto, i termini di impugnazione si sospendono e riprendono a decorrere a partire dal 1° settembre. Ad esempio, per il termine breve, se la sentenza è notificata in data 20 giugno, l’impugnazione della sentenza si sarebbe dovuta realizzare entro agosto, ma considerata la sospensione, il termine breve è posticipato al 19 settembre. Mentre per il termine lungo se la sentenza è stata deposita il 25 febbraio, il termine lungo scadrebbe ad agosto, ma considerando la sospensione feriale, l’impugnazione deve avvenire entro il 25 settembre.
È necessario precisare che in caso morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una parte durante la decorrenza del termine breve di impugnazione trova applicazione l’articolo 328 c.p.c., il quale stabilisce che tale termine è interrotto, con la conseguenza che il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |