Termini per la riammissione ai benefici della definizione agevolata
di Caterina BrunoUltima chiamata per i contribuenti che, avendo aderito alle misure agevolative previste per la definizione dei debiti affidati all’Agente della riscossione, meglio note come “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, intendono beneficiare della rimessione in termini prevista dalla L. 25/2022 di conversione del “Decreto Sostegni-ter” per l’effettuazione dei versamenti scaduti relativi all’annualità 2021.
Per mantenere i benefici della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio i contribuenti aderenti dovranno corrispondere entro il prossimo 31 luglio 2022 le rate non versate rispettivamente in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021 quanto alla rottamazione e quelle in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021 relative allo stralcio.
Rispetto al termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il prossimo 8 agosto 2022.
Dall’emanazione del D.L. 119/2018 introduttivo della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (c.d. “Rottamazione-ter”) e della L. 145/2018 introduttiva della previsione di estinzione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. “Saldo e Stralcio”), sono state diverse le finestre di riapertura dei termini previste dal Governo in per il pagamento delle rate già scadute e la conseguente riammissione del contribuente ai benefici premiali dai quali era decaduto a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento di una o più rate.
In precedenza, le rate insolute già scadute negli anni 2020 e 2021 avrebbero potuto essere saldate entro il 9 dicembre 2021 grazie alla c.d. mini proroga contenuta nel “Decreto Fiscale” (D.L. 146/2021), convertito con modificazioni dalla L. 215/2021.
Anche in questo caso era prevista la tolleranza dei cinque giorni con pagamento da effettuarsi entro il 14 dicembre 2021 pena la definitiva decadenza dai benefici di legge.
In seguito, tenuto conto delle difficoltà di moltissimi contribuenti nell’adempiere spontaneamente al pagamento delle rate alle previste scadenze, pure prorogate, la L. 25/2022 di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha fissato nuovi termini di pagamento prevedendo nello specifico le seguenti nuove scadenze:
- 30 aprile 2022 (prorogabile sino al 9 maggio 2022 con la tolleranza dei cinque giorni) per pagare le rate in scadenza nel 2020;
- 31 luglio 2022 (prorogabile sino all’8 agosto 2022 con la tolleranza dei cinque giorni) per pagare le rate in scadenza nel 2021.
Infine, anche per il 2022 è stata prevista una mini proroga atteso che per tutte le rate in scadenza nell’anno 2022 il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022 anche in questo caso con la tolleranza dei cinque giorni e, dunque, con slittamento al 5 dicembre 2022.
Di conseguenza i contribuenti che avevano lasciato pagamenti in sospeso relativamente all’annualità 2020 avrebbero dovuto regolarizzare la propria posizione con il versamento integrale delle rate mancanti relative a detta annualità entro lo scorso 30 aprile mentre c’è ancora tempo per coloro i quali vogliano regolarizzare le rate scadute nel 2021 ovvero in scadenza nella corrente annualità.
In ogni caso, fatte salve ulteriori proroghe, se il pagamento dovesse avvenire oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute.
Il provvedimento normativo ha, altresì, stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato versamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.
Ricordiamo che la “Rottamazione-ter” ha consentito a tutti i contribuenti con uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 di definirli in modalità agevolata versando, anche ratealmente, le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali è prevista l’esenzione dal pagamento degli interessi di mora e delle maggiorazioni di legge.
Sono da aggiungere a quanto dovuto le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio, spese per procedure esecutive e diritti di notifica.
Il “Saldo e stralcio” ha riguardato, invece, esclusivamente le persone fisiche in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. La norma ha previsto l’estinzione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017 versando le somme in misura ridotta e senza pagamento di sanzioni né interessi di mora al ricorrere delle seguenti condizioni:
- valore Isee riferito al proprio nucleo familiare inferiore ai 20 mila euro;
- intervenuta presentazione, alla data di inoltro della dichiarazione di adesione (i.e.: 30 aprile 2019, successivamente prorogata al 31 luglio 2019), di una procedura di liquidazione ex articolo 14-ter L. 3/2012.